Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda dariomeringolo » 30/05/2015, 18:40

In riferimento alla conciliazione stragiudiziale di cui al vigente art. 410 del c.p.c., avviata da un lavoratore ed accettata dal Comune, si pongono le seguenti domande:
1. La deliberazione di giunta comunale con la quale si conferisce mandato, ad un responsabile apicale dell’Ente, per la redazione dell’atto di accettazione della procedura e per comparire il giorno dell’udienza, basta quale atto di delega o vi è bisogno di un ulteriore atto separato e firmato dal rappresentante legale dell’Ente per delegare lo stesso dipendente apicale ad adempiere a quanto sopra detto?????
2. Si può concludere un accordo, in forma scritta, sottoscritto dal lavoratore e dal dipendente apicale delegato, prima dell’udienza ?????? ed in caso affermativo, tale accordo può essere presentato alla Commissione di Conciliazione prima dell’udienza o deve essere esibito il giorno dell’udienza ???
Grazie a chi mi risponderà.
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Re: Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda carlomagno » 31/05/2015, 9:21

Con la nuova conciliazione la delega o e fatta da un notaio o va il sindaco non ci sono altre strade.
Certo può essere presentato accordo fatto antecedente e al momento della conciliazione verrà presentato quello che sarà inserito nel verbale conciliativo.Va presentato in udienza non prima.
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Re: Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda dariomeringolo » 31/05/2015, 20:39

Su punto non sono convinto, poiché lo stesso Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, un paio di anni fa, si esprimeva in merito per come segue: " Nel caso di una Pubblica Amministrazione si ha motivo di ritenere che la delibera o la delega sottoscritta da chi e` al vertice della stessa (es. Sindaco, Presidente della Provincia, Direttore Generale, ecc.) non abbia bisogno di alcun atto notarile o di conferma da parte del funzionario della Dpl, proprio per la posizione che nell’ambito della struttura pubblica riveste il delegante". Per cui la Deliberazione di Giunta, con la quale si manifesta la volontà di accettare il tentativo di conciliazione del dipendente e, contestualmente, si individua un responsabile apicale deputato alla presentazione dell'accettazione e delle memorie difensive, nonché a rappresentare l'Ente all'udienza di conciliazione, sembra essere valida e non necessita di un ulteriore atto di delega del Sindaco.
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Re: Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda FRANCESCO.GUIDO » 01/06/2015, 8:42

In effetti la deliberazione di giunta comunale che da mandato ad un responsabile apicale di redigere l'atto e rappresentare l'Ente in seno alla Commissione di Conciliazione è valida a tutti gli effetti, in quanto trattasi di atto pubblico efficacie fino a querela di falso.... Paolo tu che ne pensi in merito?????
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Re: Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda Paolo Gros » 01/06/2015, 8:51

che e' proprio cosi'
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Re: Conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Messaggioda carlomagno » 01/06/2015, 17:42

la delega può essere fatta o dal notaio o dal funzionario della direzione provinciale il sindaco si deve recare li. tale precisazione e contenuta anche nella circolare del ministero politiche sociali emanata in seguito alle modifiche apportate dal collegato del lavoro del 2010.
Le posto questo articolo del dirigente della direzione provinciale di modena http://www.dplmodena.it/massi/Conciliaz ... 0Massi.pdf
poi veda lei chi firma la conciliazione se ne assume la responsabilità in caso di delega non regolare (tra altro e evidente che la delibera può essere oggetto di annullamento anche a distanza di anni) la delega emessa dal sindaco no (salvo non sia stata fatta puntandogli una pistola in testa) un motivo di annulamento potrebbe essere che la competenza e del sindaco.
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