legge 104 ma ospite in casa di riposo

legge 104 ma ospite in casa di riposo

Messaggioda andaura » 30/04/2015, 10:06

Salve, forse è un argomento già trattato ma volevo la conferma che x il genitore che ha la 104 ed è in casa di riposo, il figlio puo' comunque usufruire dei tre gg. se deve portarlo a visite mediche e/o terapie ad di fuori della struttura ospitante. Ovviamente producendo certificazione che il genitore ha effettuato la prestazione privata o ospedaliera.
Mi pare che sia uno dei casi ammessi, diversamente non si può usufruire dei tre gg.

Grazie
andaura
 
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Re: legge 104 ma ospite in casa di riposo

Messaggioda Paolo Gros » 30/04/2015, 10:09

SI PUO' USUFRUIRE DELLA LEX 104

Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 20 febbraio 2009, n.13 prot. n. 25/I/0002602

“Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo.”

L'ANCI aveva proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sulla portata applicativa dell'articolo 33 comma 3, della L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.

In particolare l'interpellante chiedeva di conoscere se i permessi erano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantiva l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidava nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trovava all'esterno della casa di riposo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresentava quanto segue.

La norma di cui all'art. 33 comma 3, L. n. 104/1992 prevede per "la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado", la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile "a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno". Il dettato normativo sembrava dunque precludere la concessione dei permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.

Il caso sottoposto all'esame di questa Direzione riguardava, tuttavia, l'ipotesi in cui il ricovero venisse interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all'esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate all'assistenza sanitaria o riabilitativa.

Tale ipotesi non poteva essere ricondotta alla previsione di cui all'art 33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile doveva recarsi al di fuori della struttura che lo ospitava per effettuare visite e terapie interrompeva effettivamente il tempo pieno del ricovero e determinava il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, aveva diritto alla fruizione dei permessi.

A tal fine, evidentemente, l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate."
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Re: legge 104 ma ospite in casa di riposo

Messaggioda GiovannaS » 30/04/2015, 12:23

Scusate.
Se il disabile è ricoverato in ospedale si interrompe il diritto ai 3 giorni di L. 104.

Per la Legge 104 esiste una normativa analoga al congedo biennale?

"La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
Tuttavia il Decreto Legislativo 119/2011, riformulando l’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, ha introdotto l’eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. Questa eccezione, consente la concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero, momento in cui la persona può necessitare, spesso ancora più del solito, della vicinanza di un parente.
Pur non avendola espressamente previsto il Legislatore, come condizione per la concessione dei congedi, l'assenza di attività lavorativa da parte della persona disabile da assistere, è condivisa interpretazione degli istituti previdenziali che i congedi biennali non debbano essere concessi se il disabile sia egli stesso lavoratore.
In particolare l’INPS ha fornito tale indicazione nella Circolare 15 marzo 2001, n. 64 (al punto 3): “Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (...).”
L’INPDAP (di riferimento per i pubblici dipendenti) ha dato indicazioni di pari tono nella sua Circolare 12 maggio 2004, n. 31: “a condizione che questi ultimi [i disabili da assistere, Ndr] non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa.”
Da ultimo, tuttavia, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risoluzione 6 luglio 2010, n. 30 in risposta ad un specifico interpello, ha ritenuto che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, e che “non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile”.
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