da Paolo Gros » 30/04/2015, 9:21
la tredicesima mensilità matura anche in particolari periodi d'assenza quali:
- festività, ferie e permessi retribuiti;
- congedo matrimoniale;
- maternità obbligatoria, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01) e nel corso delle assenze previste per i riposi legati allattamento dell'infante;
- malattia (per il periodo necessario alla conservazione del posto);
- infortuni e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
- CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ad orario ridotto
- altre assenze comunque previste dai vari contratti.
Mentre sono escluse dal calcolo- la malattia e l'infortunio per periodi superiori al limite consentito per la conservazione dle posto di lavoro;
- matermintà facoltativa e assenze per malattie dei propri bambini con età inferiore ad 8 anni;
- CIG a zero ore;
- permessi previsti dalla legge 104 del 92 relativi all'assistenza delle persone handicappate;
- scioperi;
- congedi speciali, internazionali e per eventi particolari;
- permessi non retribuiti, assenze non giustificate e sospensioni per motivi disciplinari;
- servizio militare.
Il calcolo dei ratei oltre a tener conto del periodo effettivamente lavorato dal lavoratore (1° gennaio - 31 dicembre), deve tener conto dell'orario di lavoro svolto. Nel caso di contratti part-time infatti la retribuzione globale tabellare mensile va riproporzionata alle ore di lavoro effettivamente prestate mensilmente. Ad esempio considerando un Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori nel quale si prevedono 168 ore di lavoro mensili (40 ore settimanali), sarà necessario rappportare gli elementi retributivi totali all'effettivo orario di lavoro svolto. In caso di part time al 50% la tredicesima andrà rapportata a 134 ore mensili (20 ore settimanali). Se poi il contratto di lavoro subirà delle variazioni di orario nel corso dell'anno, di volta in volta andrà variata la percentuale di maturazione mensile del rateo. Ad esempio se per i primi 3 mesi il part time è al 50%, nei successivi 6 mesi è del 70% ed infine negli ultimi 3 mesi si ha la definitiva trasformazione del part time in full time (100%), la tredicesima dovrà tener conto di tali variazioni variando le ore effettive di lavoro svolto.