Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda fabrizio1911 » 21/04/2015, 14:16

Buongiono, volevo porre la questione dei dipendenti comunali in servizio al giudice di pace.
Sono un istruttore amministrativo, comandato in servizio al giudice di pace con le funzioni di cancelliere, comandato, in quanto per le ferie, permessi, etc dobbiamo rivolgerci al giudice.
Il mio quesito è molto semplice, spetta a noi dipendenti comunali l'indennità di amministrazione, che per un V livello dovrebbe essere di 340 euro netti al mese?
E se si a chi spetta pagare detta indennità?
Grazie.
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Re: Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda Paolo Gros » 22/04/2015, 8:14

l'indennità di amministrazione,?????????????????

che sarebbe di grazia ?
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Re: Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda fabrizio1911 » 22/04/2015, 11:28

Indennità di giustizia
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Re: Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda Paolo Gros » 22/04/2015, 11:40

perdonami ma se sei in comando rimani con il contratto EELL e l'indennita' di giustizia non la conosco
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Re: Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda kkk1972 » 23/04/2015, 10:11

Premetto che non è farina del mio sacco, io l'ho copiato da un altro forum:
Come ha confermato il Consiglio di Stato con la decisione n. 5786 del 12 novembre 2001, l’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988 n. 221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie spetta al personale che esplica attività lavorativa presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria e pertanto spetta anche al personale distaccato o comandato.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al NRG 8930 dell'anno 2001 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

C.S. E G.R., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. 4^, n. 2012 del 13 giugno 2000;

Visto il ricorso in appello;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Relatore all'udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2001 il consigliere Carlo Saltelli;

Udito l'avvocato dello Stato Greco;

Svolgimento del processo

FATTO

Con atto di appello notificato il 27 luglio 2001 il Ministero della Giustizia ha chiesto la riforma della sentenza n. 2012 del 13 giugno 2001 con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. 4^, accogliendo il ricorso proposto dai signori S.C. e R.G., entrambi dipendenti del Comune di Pagani, inquadrati nella VII^ qualifica funzionali e distaccati a prestare servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, ha annullato la nota ministeriale prot. 2088/S/DES/3933 del 2 agosto 1995, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità giudiziaria di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, a far data dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa presso i ricordati uffici giudiziari, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Il gravame è affidato ad un solo motivo, con il quale l'Amministrazione ha dedotto la carenza di prova circa la ricollegabilità delle mansioni svolte dai ricorrenti presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore a quelle per le quali è prevista la corresponsione della predetta indennità giudiziaria.

Gli appellati, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2001, alla quale la causa è stata fissata per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ed informata previamente la parte costituita, la causa stessa è stata introitata per la decisione di merito.

Motivi della decisione

I. La questione portata all'esame del Collegio, concernente la spettanza della indennità giudiziaria, prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, in favore del personale in servizio gli uffici giudiziari, ha già formato oggetto di numerose pronunce da parte di questa Sezione, dal cui orientamento non vi è motivo per discostarsi.

E" stato affermato che l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, come si ricava dalla lettura dell'articolo 1, trova il suo fondamento logicogiuridico nell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (istitutiva in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità pensionabile in relazione agli oneri incontrati nello svolgimento della loro attività) e che essa, pur trovando la sua fonte diretta ed immediata nel rapporto di lavoro che lega il dipendente alla struttura amministrativa dell'organizzazione giudiziaria, non è finalizzata a compensare direttamente ed esclusivamente tale prestazione, ma intende in modo speciale indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del delicato ed oneroso servizio (sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) effettivamente prestato per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia (C.d.S., sez. IV^, 17 ottobre 2000 n. 5511; 20 novembre 2000 n. 6162).

E" stato quindi riconosciuto il diritto a percepire tale indennità al personale che assicuri effettivamente l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ex pluribus, C.d..S., sez. IV, 2 settembre 1992, n. 714; 30 marzo 1994, n. 307; 15 aprile 1996, n. 495; per ipotesi di esclusione 7 febbraio 2001 n. 500; 19 aprile 2001 n. 2361).

E" stato anche precisato che il comma 60 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha ulteriormente valorizzato, ai fini dell'effettiva spettanza del compenso in questione, il profilo del rapporto funzionale in luogo di quello organico (C.d.S., sez. IV, 1 aprile 1996 n. 417; 10 luglio 1997 n. 705).

II. Nel caso di specie, non è contestato che i signori C.S. e G.R. prestino effettivamente servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore (peraltro in virtù di appositi provvedimenti dell'amministrazione comunale di Pagani dai quali dipendono); l'Amministrazione ha dedotto però che le mansioni effettivamente prestate non sarebbero ricollegabili a quelle che legittimano l'erogazione dell'indennità giudiziaria.

Osserva la Sezione che tale doglianza, oltre ad essere generica, non trova esplicitazione nell'indicazione di mansioni specifiche né conferma in alcun indizio probatorio, che pure incombeva alla stessa amministrazione fornire, secondo il principio generale stabilito dall'articolo 2697 del codice civile, pienamente applicabile al giudizio amministrativo, essendo certamente nella sua disponibilità gli elementi atti a sostenere la eventuale infondatezza della domanda giudiziale avanzata in primo grado (C.d.S., sez. V, 11 maggio 1998 n. 551; 1 aprile 1993 n. 461). L'Amministrazione appellante, infatti, a sostegno dell'unico motivo di impugnazione, avrebbe dovuto produrre apposita certificazione attestante le effettive mansioni svolte dai ricorrenti in primo grado al fine di mettere in luce la loro eventuale diversità da quelle per le quali è prevista l'erogazione dell'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988.

Ciò non è avvenuto con la conseguenza che l'appello deve essere respinto.

E" poi il caso di rilevare che la stessa amministrazione appellante non ha contestato l'ulteriore decisiva circostanza che i sopra indicati dipendenti del comune di Pagani sono inquadrati nella settima qualifica funzionale, in cui evidentemente rientra lo svolgimento di mansioni impiegatizie che, ragionevolmente e comunque in mancanza di contrari elementi di giudizio, sono del tutto compatibili con l'attività svolta nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, cui è legata l'erogazione dell'indennità giudiziaria. Tali mansioni sembrano invece difficilmente compatibili con attività estranee ai fini dell'ufficio di applicazione.

III. Per completezza espositiva la Sezione ritiene di dover sottolineare che il comma 63, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha introdotto il divieto di cumulo delle indennità erogate ai pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Da tale data, pertanto, in omaggio al principio della effettività della prestazione lavorativa alla quale è direttamente collegato l'obbligo di retribuzione, ad ogni dipendente pubblico spetta soltanto l'indennità accessoria legata alla specifica prestazione di lavoro svolta, salva la facoltà di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa. Quest'ultima facoltà, sebbene non espressamente prevista, deve considerarsi ammissibile in base al canone fondamentale del divieto di reformatio in peius del trattamento economico del pubblico dipendente (C.d.S., IV Sez., 6 aprile 2000, n. 1971). L'Amministrazione appellante deve dunque adottare gli opportuni accertamenti, al fine di evitare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute in favore degli appellati.

IV. In conclusione l'appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), respinge l'appello.

Nulla per le spese del secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2001, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

PALEOLOGOGIOVANNI - Presidente

SALVATORE COSTANTINO Consigliere

DI NAPOLI ANSELMO Consigliere

BORIONI MARCELLO Consigliere

SALTELLI CARLO Consigliere, estensore
kkk1972
********
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Re: Dipendenti comunali in servizio al Giudi di Pace

Messaggioda Paolo Gros » 23/04/2015, 10:25

questa poi ................... :shock:
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