da comar » 21/04/2015, 10:36
Allo stato attuale ciò che si sa, è che le regioni e gli enti locali devono trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica la "Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015)". Dopodichè si incrocerà l'elenco dei dipendenti in esubero con i posti suddetti.
Giusto?