programmazione triennale personale ente non soggetto patto

programmazione triennale personale ente non soggetto patto

Messaggioda Feli » 17/04/2015, 11:31

Nella Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 , Linee guida in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e riguardanti la disciplina del comma 424 dell’art. 1 L. n. 190/2014, troviamo riportato il seguente passaggio “Le regioni e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma .” e poi ancora “ Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”.
Infatti, dalla lettura interpretativa del comma 424, l’espresso riferimento alle facoltà assunzionali 2015 e 2016, esclude dal campo di applicazione di questa norma le cessazioni di periodi anteriori, di conseguenza i resti assunzionali maturati dalle cessazioni al 2013 sembrano essere ancora disponibili per altri utilizzi, ivi compresa la conclusione di concorsi già attivati in precedenza.
Premesso quanto innanzi e considerato che questo ente:
- non ha registrato cessazioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2014;
- ha registrato la cessazione di n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato nell’anno 2013;
- non è soggetto al patto di stabilità e, pertanto, ai sensi Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 ;

si chiede cortesemente un parere rispetto ai seguenti quesiti:
1) L’Ente scrivente può procedere all’utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente e, quindi, prevedere, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017, la copertura del turn over per la cessazione dell’unità di personale a tempo pieno ed indeterminato avutasi nell’anno 2013?
2) In caso affermativo, tale facoltà assunzionale può essere utilizzata per la stabilizzazione mediante concorso riservato al personale precario, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.L. 31/08/2013, n. 101, nel limite massimo del 40 per cento dei posti banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa amministrazione
e per il 60% alla copertura mediante concorso pubblico, naturalmente previo
espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria?
3) Può essere considerato personale precario alle dipendenze di questa amministrazione
un’ unità di personale che abbia prestato lavoro presso questo Ente quale assistente Amministrativo presso l’Ufficio C.O.C., nell’àmbito della ricostruzione post sisma 2002, (Categoria C – Posizione economica C1 - Full Time a 36 ore) ed abbia maturato il periodo di servizio richiesto dalla succitata normativa.
Feli
 
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