Art. 1° comma 557 L. 311/2004 - Diniego liquidazione INPS

Buon pomeriggio a tutti;
Al 01/7/2023 sono stato messo in quiescenza per aver raggiunto 65 anni e il mex di servizio consentito.
Per anni ho avuto incarico quale scavalco di eccedenza in altro ente per 12 ore settimanali, dove, ho svolto la funzioni di responsabile finanziario con attibuzione di P.O. e indennità di risultato.
L'ente utilizzatore, negli anni, ha provveduto all'emissione dei cedolini paga in mio favore , nonchè al versamento diretto all'INPS dei relativi contributi CPDEL e INADEL , contributi certificati da Uniemens inviati mensilmente.
Ho presentato distinti Mod.350p all'Inps per l'erogazione delle due liquidazioni, la prima richiesta mi è stata liquidata per l'ente di Appartenenza , ma per quanto al mod. 350p inviato dall'ente utulizzatore per le 12 ore in regime di scavalco di eccedenza nessuna risposta.
Dopo innumerevoli solleciti e accessi alla sede, l'INPS mi scrive :
Gentile utente, in merito alla richiesta in oggetto si espone quanto segue:
Premesso che la competenza della comunicazione degli imponibili utili al calcolo della IPS e della validità di eventuali servizi prestati simultaneamente a quelli principali è in carico al datore di lavoro (nel caso di specie Comune di XXXXXXXXX), la richiesta di un ricalcolo è da ritenersi respinta per le seguenti motivazioni:
in posizione assicurativa i servizi prestati presso il comune di YYYYYYYYYY sono indicati come retribuzioni accessorie ( [b] INVECE SONO INDICATI REGOLARMENTE COME RETRIBUZIONI ) e quindi non soggetti al versamento in opera di previdenza. A tal fine è da ritenersi incongruente il versamento in cassa INADEL.
Ciò trova giusto riscontro nella determinazione n. 52 del 30/12/2022, in cui si fa chiaro riferimento all'art. 1° comma 557 L. 311/2004, Tale norma infatti non parla espressamente di assunzione, ma si limita a prevedere che gli enti “possono servirsi dell’attività lavorativa” (cosiddetto scavalco).
Cordialmente.[/b]
Sto reperendo documentazione idonea al caso per rispondere alla mail pervenutami dall'Istituto e per chiarire che nessun ricalcolo della liquidazione e stato chiesto ma, trattasi di nuova liquidazione per un secondo rapporto di lavoro come da distinti modelli 350P .
Ho trovato Parere Corte Conti Puglia n. 149 del 6/11/2023 che chiarisce al riguardo dell'istituto regolato dall'art. 1 Comma 557 della Legge 311/2004, specificando che la norma fa istaurare un nuovo rapporto di lavoro tra l'ente utilizzatore e il lavoratore.
Chiedo gentilmente, se qualcuno è a conoscenza di qualche circolare INPS ( non trovo nulla in rete ) che chiarisca al riguardo.
Grazie.
Al 01/7/2023 sono stato messo in quiescenza per aver raggiunto 65 anni e il mex di servizio consentito.
Per anni ho avuto incarico quale scavalco di eccedenza in altro ente per 12 ore settimanali, dove, ho svolto la funzioni di responsabile finanziario con attibuzione di P.O. e indennità di risultato.
L'ente utilizzatore, negli anni, ha provveduto all'emissione dei cedolini paga in mio favore , nonchè al versamento diretto all'INPS dei relativi contributi CPDEL e INADEL , contributi certificati da Uniemens inviati mensilmente.
Ho presentato distinti Mod.350p all'Inps per l'erogazione delle due liquidazioni, la prima richiesta mi è stata liquidata per l'ente di Appartenenza , ma per quanto al mod. 350p inviato dall'ente utulizzatore per le 12 ore in regime di scavalco di eccedenza nessuna risposta.
Dopo innumerevoli solleciti e accessi alla sede, l'INPS mi scrive :
Gentile utente, in merito alla richiesta in oggetto si espone quanto segue:
Premesso che la competenza della comunicazione degli imponibili utili al calcolo della IPS e della validità di eventuali servizi prestati simultaneamente a quelli principali è in carico al datore di lavoro (nel caso di specie Comune di XXXXXXXXX), la richiesta di un ricalcolo è da ritenersi respinta per le seguenti motivazioni:
in posizione assicurativa i servizi prestati presso il comune di YYYYYYYYYY sono indicati come retribuzioni accessorie ( [b] INVECE SONO INDICATI REGOLARMENTE COME RETRIBUZIONI ) e quindi non soggetti al versamento in opera di previdenza. A tal fine è da ritenersi incongruente il versamento in cassa INADEL.
Ciò trova giusto riscontro nella determinazione n. 52 del 30/12/2022, in cui si fa chiaro riferimento all'art. 1° comma 557 L. 311/2004, Tale norma infatti non parla espressamente di assunzione, ma si limita a prevedere che gli enti “possono servirsi dell’attività lavorativa” (cosiddetto scavalco).
Cordialmente.[/b]
Sto reperendo documentazione idonea al caso per rispondere alla mail pervenutami dall'Istituto e per chiarire che nessun ricalcolo della liquidazione e stato chiesto ma, trattasi di nuova liquidazione per un secondo rapporto di lavoro come da distinti modelli 350P .
Ho trovato Parere Corte Conti Puglia n. 149 del 6/11/2023 che chiarisce al riguardo dell'istituto regolato dall'art. 1 Comma 557 della Legge 311/2004, specificando che la norma fa istaurare un nuovo rapporto di lavoro tra l'ente utilizzatore e il lavoratore.
Chiedo gentilmente, se qualcuno è a conoscenza di qualche circolare INPS ( non trovo nulla in rete ) che chiarisca al riguardo.
Grazie.