Diritto dovere di rimostranza

Diritto dovere di rimostranza

Messaggioda CCC » 14/06/2025, 18:06

https://carmignaniconsulenza.com/2025/0 ... a-31-2025/

La Corte richiama il “diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell’ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l’ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802). Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 17 e ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. articolo 60, lett. h del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri CCNL di comparto) nell’ambito del settore pubblico è divenuto generale strumento di prevenzione degli abusi amministrativi, dal momento che, nel caso di mancato esercizio, il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo determinativo di danno
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Re: Diritto dovere di rimostranza

Messaggioda FireFil » 15/06/2025, 6:10

CCC ha scritto:https://carmignaniconsulenza.com/2025/05/16/ordine-palesemente-illegittimo-e-obbligo-sindacare-ordine-ricevuto-corte-dei-conti-liguria-sentenza-31-2025/
La Corte richiama il “diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell’ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l’ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802).

Questa cosa la insegnavano già 30/35 anni fa, non è una novità. Rimostranza -> se l'ordine viene confermato c'è l'obbligo di esecuzione senza conseguenze di responsabilità a seguito della rimostranza precedente. Unica eccezione (dicevano) all'obbligo di esecuzione in caso di conferma è quando l'azione costituisce reato.
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Re: Diritto dovere di rimostranza

Messaggioda CCC » 14/08/2025, 17:03

Il dovere di rimostranza del dipendente pubblico https://share.google/ZkBCPKVHsfUnalxaq

La rimostranza opera allo scopo di deresponsabilizzare il dipendente

Può un pubblico impiegato “disapplicare” la legge? Vediamo cosa dice la legge – Associazione Segretari Comunali e Provinciali https://share.google/lmxjmiGTnj8RXdVgp

Ai fini della responsabilità erariale, può esserne chiamato a rispondere anche il dipendente che ha eseguito un ordine del superiore. E’ per questo che la contrattazione collettiva ha previsto la possibilità del rifiuto nel caso di illegittimità amministrativa.


Dovere di rimostranza ad ordini illegittimi del superiore gerarchico https://share.google/7wBRKyjLocCMQYhJN

Pensate che vi stiano obbligando ad eseguire un ordine illegittimo e credete che sarete esonerati da responsabilità forse perchè non siete dirigenti e nell'ambito dell'organizzazione appartenete ad una categoria contrattuale che per contenuto delle mansioni a vostro avviso non dovrebbe avere responsabilità ?

Non è così. Innanzitutto non siete affatto obbligati e prima di ogni altra cosa resistere, resistere e resistere . In secondo luogo non dormite sonni tranquilli perchè la Corte dei Conti chiama a responsabilità in funzione della compartecipazione al danno tutti nessuno escluso, anche un messo notificatore
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Re: Diritto dovere di rimostranza

Messaggioda CCC » 14/08/2025, 17:04

FireFil ha scritto:
CCC ha scritto:https://carmignaniconsulenza.com/2025/05/16/ordine-palesemente-illegittimo-e-obbligo-sindacare-ordine-ricevuto-corte-dei-conti-liguria-sentenza-31-2025/
La Corte richiama il “diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell’ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l’ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802).

Questa cosa la insegnavano già 30/35 anni fa, non è una novità. Rimostranza -> se l'ordine viene confermato c'è l'obbligo di esecuzione senza conseguenze di responsabilità a seguito della rimostranza precedente. Unica eccezione (dicevano) all'obbligo di esecuzione in caso di conferma è quando l'azione costituisce reato.



Ora anche quando e' illecito amministrativo... vedi CCNL
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Re: Diritto dovere di rimostranza

Messaggioda CCC » 14/08/2025, 17:04

Con i contratti collettivi sottoscritti successivamente al d.lgs. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), si è disapplicata la norma in questione e la si è riprodotta, modificata, all’interno dei contratti collettivi. Quindi ad oggi le previsioni della contrattazione collettiva dispongono:

se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo

Tale inciso è stato inserito soprattutto per i casi di responsabilità erariale. A volte non è facile affermare con certezza che una determinata condotta costituisca reato, mentre a volte si può ragionevolmente essere convinti dell’illegittimità amministrativa dell’atto. Ai fini della responsabilità erariale, può esserne chiamato a rispondere anche il dipendente che ha eseguito un ordine del superiore. E’ per questo che la contrattazione collettiva ha previsto la possibilità del rifiuto nel caso di illegittimità amministrativa.
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