Permessi per esami

Permessi per esami

Messaggioda CCC » 15/12/2024, 13:43

Buongiorno,
permesso per esame per una certificazione informatica che è titolo di accesso al concorso per titoli alle graduatorie personale ATA nella scuola, concorso pubblico per soli titoli - senza quella certificazione si decade e pertanto ha indubbiamente valore legale....

https://www.voglioinsegnare.it/articoli ... oni-valide

https://scuolamoscati.it/ata/graduatori ... -e-perche/

Possibile prendere un giorno di permesso anche se l'esame avviene al di fuori dell'orario di lavoro, giusto?

Il permesso NON può essere negato, giuto?

Grazie mille
CCC
 
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Re: Permessi per esami

Messaggioda CCC » 15/12/2024, 13:46

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... pphide=yes

CIRRS15

In presenza di specifiche esigenze di servizio, l’ente può rifiutare la concessione dei permessi per esami di cui all’articolo 72, comma 1, lett. a) del CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2018?

La norma contrattuale, oltre alla previsione che al dipendente sono concessi otto giorni all’anno per la partecipazione a concorso od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami che legittimano la concessione del permesso. Pertanto, il dipendente che intende partecipare a concorso pubblico o sostenere un esame può richiedere il permesso, presentando a corredo la relativa documentazione. Tale tipologia di permesso, configurandosi come un “diritto soggettivo” per il dipendente, non è assoggettabile ad alcuna forma discrezionale da parte dell’amministrazione anche in termini di esigenze di servizio.
CCC
 
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Re: Permessi per esami

Messaggioda CCC » 15/12/2024, 13:52

Pagina 15

https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... 7-1995.pdf

L’articolo 19 del CCNL del 6.7.1995, nella sua generica formulazione, non pone alcuna indicazione vincolante in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.

Relativamente alla nozione di “esami” neppure può ritenersi utilizzabile, a tal fine, l’elencazione dei corsi e degli esami contenuti nell’articolo 15 del CCNL del 14.9.2000, in quanto tale articolo attiene alla disciplina del diverso istituto dei permessi per motivi di studio e non presenta alcun collegamento diretto con la regolamentazione di permessi di cui si tratta.
In materia, quello che rileva è che il dipendente produca un’adeguata documentazione idonea a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso.
Anche in questo caso, sulla base di interpretazione anche sistematica della clausola contrattuale (l’ipotesi della partecipazione a concorsi ed esami, sotto il profilo formale, si collega, analogamente a quella del permesso per lutto, sempre alla previsione del primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del CCNL del 6.7.1995, secondo il quale “A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi ……..”), il dipendente vanta, in presenza della fattispecie legittimante, un diritto alla fruizione del permesso, a prescindere da ogni valutazione del datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di servizio.
Anche questi particolari permessi non possono in alcun modo essere fruiti frazionatamente ad ore.


Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio, si limita a riconoscere al dipendente possibilità di fruire di una giornata di permesso (essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami.
Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale,
in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.
CCC
 
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