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https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... 7-1995.pdfL’articolo 19 del CCNL del 6.7.1995, nella sua generica formulazione, non pone alcuna indicazione vincolante in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.
Relativamente alla nozione di “esami” neppure può ritenersi utilizzabile, a tal fine, l’elencazione dei corsi e degli esami contenuti nell’articolo 15 del CCNL del 14.9.2000, in quanto tale articolo attiene alla disciplina del diverso istituto dei permessi per motivi di studio e non presenta alcun collegamento diretto con la regolamentazione di permessi di cui si tratta.
In materia, quello che rileva è che il dipendente produca un’adeguata documentazione idonea a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso.
Anche in questo caso, sulla base di interpretazione anche sistematica della clausola contrattuale (l’ipotesi della partecipazione a concorsi ed esami, sotto il profilo formale, si collega, analogamente a quella del permesso per lutto, sempre alla previsione del primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del CCNL del 6.7.1995, secondo il quale “A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi ……..”), il dipendente vanta, in presenza della fattispecie legittimante, un diritto alla fruizione del permesso, a prescindere da ogni valutazione del datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di servizio.
Anche questi particolari permessi non possono in alcun modo essere fruiti frazionatamente ad ore.
Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio, si limita a riconoscere al dipendente possibilità di fruire di una giornata di permesso (essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami.
Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale,
in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.