FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

Messaggioda apsoel » 14/04/2015, 22:31

Buonasera sono un giovane collega cat. D1 non titolare di P.O. incaricato dal mio dirigente quale referente del SUAP con responsabilità del procedimento in tutti i procedimenti SUAP. Quotidianamente sono costretto, in applicazione della norma a dichiarare irricevibili le pratiche che arrivano allo sportello e che non risultano presentate in modalità telematica oppure che non sono firmate digitalmente o non sono trasmesse tramite PEC. Tali pratiche in quanto irricevibili ovviamente non attivano alcun procedimento amministrativo e ciò è evidenziato nella comunicazione. Le comunicazioni di irricevibilità da me firmate digitalmente quale responsabile del procedimento sono notificate così agli interessati. Premesso ciò ritengo che le comunicazioni di irricevibilità da me firmate, in quanto di fatto provvedimenti a rilevanza esterna, vadano sempre controfirmate anche dal mio dirigente. Ciò in quanto lo scrivente, benchè resposanbile del procedimento, non è titolare di P.O. e come tale non può rappresentare l'Ente verso l'esterno. Il mio Dirigente, molto capziosamente sostiene invece che le comunicazioni di irricevibilità non sono atti con rilevanza esterna in quanto alcun procedimento viene avviato (!!!!!!) e soprattutto perchè adottate sulla base di una check list di requisiti telematici (firma digitale, PEC etc etc) previsti dalla legge (!!!!!!!). Voi cosa ne pensate?
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Re: FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

Messaggioda Paolo Gros » 15/04/2015, 8:03

le comunicazioni di irricevibilità non sono atti con rilevanza esterna ...

che dire...e' un fenomeno
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Re: FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

Messaggioda kkk1972 » 15/04/2015, 12:42

La risposta sta nell'articolo 6 della legge 241/1990:
Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.


Si deve qualificare cosa è una "dichiarazione di irricevibilità". Cioé si deve determinare se è un "provvedimento finale" reso al termine di un procedimento amministrativo.

Da quello che scrivi sembra di no. Se è così, la firma di una comunicazione di irricevibilità potrebbe rientrare tra i compiti del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) della legge 241/1990.

Se invece è un "provvedimento finale", a meno che tu sia stato delegato dal dirigente ad adottare questo tipo di provvedimenti (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 241/1990 e dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001), dovresti redigere una proposta di provvedimento di irricevibilità e il tuo dirigente dovrebbe adottare tale provvedimento.

Una precisazione: se è un provvedimento finale dovrebbe avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 della legge 241/1990, compresa l'indicazione dei termini e dell'autorità presso cui si può proporre ricorso.
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Re: FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

Messaggioda Paolo Gros » 16/04/2015, 8:08

l'irrecivibilita' qualifica lo stato di un atto ed e' atto finale
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Re: FIRMA PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA'

Messaggioda apsoel » 16/04/2015, 10:03

Ho letto l'art. 6, art. 1, della 241/90. Il responsabile del procedimento ha sicuramente la facoltà di richiedere la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete rese dall'interessato, così come di valutare le condizioni di ammissibilità della pratica. Ma penso che la richiesta istruttoria sia una cosa (che si configura come un atto adottato nel corso di un procedimento validamente avviato) mentre altra cosa sia la comunicazione di irricevibilità della pratica. Con questa comunicazione infatti viene dichiarata inefficace la pratica presentata dall'interessato che in quanto contraria alle prescrizioni di legge in materia di presentazione telematica non consente di avviare alcun procedimento amministrativo. Si pensi ad una SCIA presentata in modalità cartacea al protocollo dell'Ente da un soggetto per l'apertura di un negozio di abbigliamento. Questa è irricevibile in quanto non presentata secondo la modalità telematrica. Accertata l'irricevibilità e comunicata all'interessato la predetta è incapace di produrre i suoi effetti tipici, ovvero non rappresenta titolo abilitante l'eservizio immediato dell'attività. E' quindi pienamente un atto a rilevanza esterna produttivo di effetti giuridici nei confronti dell'interessato. E come tale (motivato e con l'indicazione dei termini per ricorrere) può essere firmato solo da un soggetto che ha il potere di rapprentare l'Amministrazione verso l'esterno ovvero il Dirigente o un soggetto titolare di Posizione Organizzativa. Ma non sicuramente da me che sono il Responsabile del Procedimento, tra l'altro non espressamente delegato all'adozione del provvedimento finale. Spero di non sbagliarmi.
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