https://www.segretaricomunalivighenzi.i ... dicazioni/Certamente un dipendente già ritenuto idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale richiesto non può essere nuovamente sottoposto ad una nuova “prova selettiva” al fine di valutarne l’idoneità: tale valutazione, soprattutto per quanto riguarda la procedura prevista dal comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria e propedeutica all’indizione di un successivo concorso pubblico) potrebbe essere considerata un semplice pretesto per eludere il contenimento della spesa pubblica e ricorrere comunque alla successiva procedura concorsuale.Quindi a Vostro avviso NON è mai possibile dichiarare un candidato inidoneo?