https://www.neopa.it/legge-di-bilancio- ... o-impiego/In particolare, per quanto concerne gli enti locali, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel comma 9 dell’articolo 110, la quale prevede che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali
con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Le economie derivanti dall’attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti”.
Quindi ora se un dipendente va via in mobilità, non può più essere sostituito con concorso? Grazie