da bennyferraro » 02/11/2024, 20:13
Tra l’altro sulla questione, volendo, si può ritenere intervengano le più recenti disposizioni della c.d norma taglia idonei (ovvero quelle introdotte dal D.L. 75/2023, poi legge 112/2023, intervenute a modificare quanto previsto dalla legge 74/2023).
Infatti le disposizioni della suddetta L.112 sono state poi trafuse nel Tupi all’art 35, comma 5-ter. Al quarto periodo si dice:“Nei concorsi pubblici…sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.”
E di seguito:" La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali…per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato".
Questo dovrebbe significare che le graduatorie di concorsi a tempo determinato possono essere scorsi, con previsione dei relativi idonei da assumere.
A sostegno di ciò si possono citare lavori parlamentari che parlano, senza eccezioni, di riespansione della platea degli idonei compressa dalla legge 74/2023
La diversa interpretazione per cui non si potrebbero tagliare idonei, perchè sostanzialmente idonei non devono esserci, avverrebbe in ossequio a una circolare di oltre dieci anni prima e che in questo caso quantomeno avrebbe richiesto, nell’essere ripresa, che il legislatore si esprimesse chiaramente in tal senso.
Questo, ripeto, contrasta con la realtà visibile nelle PP.AA., dove non mi sembra sia ammissibile riportare indietro la situazione ai tempi del D.Lgs. 29/1993 che, nella forma vigente tra il 1994 e il 1998, all’art.36 disponeva: “è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi”!
Sul punto, comunque,mentre ILPersonale.it sottolinea come l’esclusione dalla taglia idonei dei concorsi a tempo determinato sembri contrastare con il 2° comma dell’art.36 TUPI, l’ufficio studi CODAU in un commento del 15.11.2023 su scorrimento di graduatorie e taglia idonei, pur citando la circolare D’Alia, ricorda come “Viene meno il limite del 20% anche con riferimento allo scorrimento di graduatorie derivanti da concorsi per l’assunzione di un numero definito di unità di personale a tempo determinato, che possono essere bandite quando è stata accertata l’assenza di graduatorie a tempo indeterminato”.
Da ciò “deriva la prassi di non bandire più procedure concorsuali per l’assunzione di un numero
definito di personale a tempo determinato, bensı̀ selezioni pubbliche per la formazione di una
“graduatoria” dove non ci sono vincitori (dal momento che non è previsto nel bando alcun numero
definito di posti a concorso), ma soltanto un elenco di candidati idonei all’assunzione a tempo
determinato in funzione delle esigenze eccezionali e temporanee che saranno accertate nel periodo di
validità della graduatoria.
Il limite del 20%, sia nella prima che nell’ultima formulazione, non può trovare di fatto applicazione
per questo tipo di graduatoria a tempo determinato, semplicemente perché non c’è un numero di
candidati idonei “successivo all’ultimo dei vincitori” e nemmeno un numero di posti “messi a concorso”.”
Persino ai tempi del blocco delle assunzioni, a detta della Corte dei Conti marchigiana (Corte dei Conti Marche, Sez. contr., Delib. 06 09 2019, n. 41) lo scorrimento di graduatorie per assunzioni a tempo determinato (pur trattandosi, nel caso sottoposto a parere, di graduatorie a tempo indeterminato) era da ritenersi possibile.
Essa si espresse nel senso che “per le assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori di graduatorie a tempo indeterminato è possibile derogare all’obbligo di utilizzare le graduatorie per i soli posti messi a concorso previsto dal combinato disposto dei commi 361 e 365 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018. In sostanza, l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della legge n. 145/2018, dettata da una ratio differente”.
Conclusione è sostenuta sia dalla “interpretazione teleologica”, sia dalla “interpretazione letterale e sistematica”, come dimostrato dal fatto che la suddetta disposizione di legge (TUPI) non è stata abrogata.
In questa sede si potrebbe invocare, come detto sopra, la specialità dell’art. D.Lgs. 75/2017, dedicato al superamento del precariato e richiamato da svariate altre norme (benché nel dispositivo vigente fermo ai termini là indicati) ed altresì della circolare addittiva 3/2017.
In ogni caso, pur in presenza di una situazione di illegittima ed abusiva reiterazione di contratti a termine, bisogna ricordare come una recente ordinanza della Cassazione civile, sez. lavoro, la n. 27500 del 23 ottobre 2024, richiamando principi in parte già affermati, abbia precisato che, se interviene una successiva stabilizzazione, questa può costituire una idonea misura sanzionatoria se:
Avviene nei ruoli dell’ente che ha originato l’abuso: ciò significa che il lavoratore deve essere inserito stabilmente nell’organico dello stesso ente che ha stipulato i contratti a termine.
Deriva direttamente dall’abuso: deve esserci un rapporto di causalità tra la stabilizzazione e l’abuso, ovvero la stabilizzazione deve essere conseguenza di misure specificamente rivolte a superare il precariato (con ragionevole certezza di stabilizzazione) e a sanare la condizione del lavoratore, non semplicemente un effetto casuale di un processo selettivo generale come nel caso di successivo concorso pubblico a cui partecipano anche altri soggetti, rendendo in tal caso incerto l’esito di passaggio al ruolo. In tale ultima ipotesi la stabilizzazione non preclude il diritto del lavoratore a un risarcimento per il danno subito a causa della natura abusiva della precedente contrattazione.
Se invece (ad es., adattando i principi al nostro caso) un lavoratore del settore pubblico è stato reclutato come idoneo da una graduatoria per contratti a termine e successivamente stabilizzato, la sentenza stabilisce che tale stabilizzazione può essere sufficiente a sanare l’illegittimità dei precedenti rapporti a termine se rispetta i requisiti visti sopra.