Buongiorno,
l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), in attuazione del dettato costituzionale, ha sancito un diritto di tutti i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; gli stessi lavoratori non possono essere obbligati né a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanali. Inoltre, sulla base della medesima norma, tali lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame.
https://www.orizzontescuola.it/permessi ... uolaguida/
Pertanto i diritti sono distinti:
1) Orario agevolato A TUTTI COLORO che sono iscritti a corsi di studio a scuole abilitate al rilascio di titoli di studio legali
2) Permessi ore solamente nel limite del 3%;
Il primo diritto è garantito dallo Statuto dei Lavoratori
Il secondo dall'articolo 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 (che prevede che
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali) e dal contratto (articolo contratto 16-11-2022 (https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... 1.2022.pdf)
è corretto?
Grazie