Dall'entrata in vigore dell'articolo 33 del DL 34/2019, i budget assunzionali sono calcolati sulla base della sostenibilità finanziaria della relativa spesa, rendendo irrilevante la differenza tra attingimento da procedura di mobilità anziché da concorso pubblico esterno.
Anche per questo motivo, nella maggior parte degli enti pubblici, il lavoratore non è più tenuto a chiedere il nulla osta, per ottenere un trasferimento in mobilità, come previsto dal decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge del 6 agosto 2021, n. 113. Nella pagina web del sito
https://www.legaleconsulenza.it/ troverete un'apposita tabella esplicativa:
https://www.legaleconsulenza.it/consule ... denti.htmlSaluti.