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Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche - Nuovo Codice

MessaggioInviato: 21/03/2023, 12:15
da trombetta
Salve,
ci sono già idee/conformazioni, su come può essere interpretata ed applicata, la facoltà inserita nel nuovo art. 45, comma 2:
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 di
cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5,
a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in
misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle
procedure di affidamento. Il presente comma si
applica anche agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione
dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al
presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti
e degli enti concedenti di prevedere una modalità
diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai
propri dipendenti.

Grazie