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Assegno ad Personam

MessaggioInviato: 10/01/2023, 11:04
da Enzo74
Buongiorno,
alla luce del nuovo parere sotto indicato che stabilisce, a differenza del parere Ral_1980 (che l'assegno ad personam acquisito a seguito di progressione verticale non sia rivalutabile a seguito dei successivi rinnovi contrattuali) , che l'assegno ad personam acquisito per progressioni verticali debba essere rivalutato sulla base dei nuovi tabellari previsti dal CCNL 16.11.2022, come bisogna comportarsi?
Per le progressioni espletate nel 2021 ma che hanno decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2022, va rideterminato l'A.P. sulla base dei nuovi valori contrattuali?




CFL 180 - L’assegno personale acquisito per effetto di progressioni verticali fatte nel corso del 2021, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, fermo restando che si riassorbe con le future progressioni orizzontali, va rideterminato sulla base del nuovo tabellare di cui alla tab. D) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022?
L’assegno personale previsto all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, se riguarda progressioni verticali fatte nel triennio 2019-2021, va aggiornato con i valori a regime della Tab. E del CCNL 16.11.2022, i quali rideterminano con decorrenza 1° gennaio 2021 gli stipendi tabellari. Si ritiene altresì che tale assegno si consolidi e non vada, pertanto, ulteriormente aggiornato con le rideterminazioni dei valori stipendiali decorrenti in date successive alla sottoscrizione definitiva del predetto CCNL 16.11.2022.

Re: Assegno ad Personam

MessaggioInviato: 13/01/2023, 12:23
da Enzo74
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Buongiorno...
Nessuno, può darmi una risposta?