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Nuovo CCNL 16.11.2022 INDENNITA' DI COMPARTO

MessaggioInviato: 29/11/2022, 18:40
da Mirko Ariu
Vorrei capire se l'indennità di comparto è ancora esistente oppure è stata assorbita nella retribuzione tabellare.
grazie

Re: Nuovo CCNL 16.11.2022 INDENNITA' DI COMPARTO

MessaggioInviato: 29/11/2022, 19:56
da an.bal
esistente ...
non mi sembra si parli dell'indennità di comparto

Re: Nuovo CCNL 16.11.2022 INDENNITA' DI COMPARTO

MessaggioInviato: 30/11/2022, 14:40
da Samuele77
Continua ad esistere in quanto tale, come previsto dagli articoli 73 e 74 del CCNL 16.11.2022 e per effetto del mai disapplicato articolo 33 del CCNL del 22.01.2004.

Art. 73 Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) stipendio, che si compone di:
- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all’art.14 (Progressioni economiche all’interno delle aree) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. 77 (Effetti dei nuovi stipendi);
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;
d) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge;
e) compensi per lavoro straordinario;
f) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale.
2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte “ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera d) alla lettera e) sono corrisposte “ove spettanti”.
3. Il presente articolo si applica dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell’art. 13, comma 1.

Art. 74 Nozione di retribuzione

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006.

Re: Nuovo CCNL 16.11.2022 INDENNITA' DI COMPARTO

MessaggioInviato: 12/12/2022, 23:39
da Mirko Ariu
Grazie!

Re: Nuovo CCNL 16.11.2022 INDENNITA' DI COMPARTO

MessaggioInviato: 13/12/2022, 10:46
da Matteo
Oltretutto l'art. 80 del nuovo CCNL "utilizzo del fondo" prevede che lo stesso finanzi "quote dell’indennità
di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004".
Sarebbe strano, per essere eleganti, che in un nuovo CCNL si preveda di finanziare una indennità che è stata soppressa!