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divieto reformatio in peius

MessaggioInviato: 11/11/2022, 10:07
da Mariposa
Buongiorno, per trasferimento in mobilità volontaria dalla sanità alle funzioni locali il divieto di reformatio in peius del livello retributivo opera senza eccezioni? La differenza stipendiale va erogata come assegno ad personam o deve gravare sul fondo risorse decentrate come differenziale di progressione economica? Preciso che nel ns caso si tratta di una cat. C, posiz. ec. C2 della sanità che è superiore al ns C posiz. ec. C6. L'assegno ad personam è poi riassorbibile con i rinnovi contrattuali o con le progressioni ?Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere

Re: divieto reformatio in peius

MessaggioInviato: 15/11/2022, 11:55
da Matteo
Se la mobilità è volontaria (art. 30 c. 1) e non obbligatoria (art. 30 c.2) a mio avviso non c'è titolo a richiedere l'applicazione di un assegno ad personam

Re: divieto reformatio in peius

MessaggioInviato: 16/11/2022, 10:31
da Mariposa
grazie Matteo per la risposta, quindi non dovrei applicare le tabelle di equiparazione del Dpcm 26.06.2015?

Re: divieto reformatio in peius

MessaggioInviato: 21/11/2022, 11:49
da Matteo
Mariposa ha scritto:grazie Matteo per la risposta, quindi non dovrei applicare le tabelle di equiparazione del Dpcm 26.06.2015?


"Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 27149 del 21 aprile 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 14 luglio 2021, ha affermato che al dipendente pubblico che con la mobilità volontaria si trasferisce in un ente appartenente ad un altro comparto di contrattazione deve essere riconosciuto esclusivamente il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto nel contratto collettivo del comparto applicato dall’amministrazione di destinazione."

Ho trovato anche questo.....in sintesi si!