da Samuele77 » 18/05/2022, 17:48
Non è un caso che la categoria D sia unica non dal 2018, ma da 23 anni. Il passaggio da 8 qualifiche a 4 categorie fu voluto nel 1999 proprio per rendere più flessibile e meno ingessato l'impiego delle risorse umane. Mentre prima del 31 marzo 1999 all'8a qualifica si poteva chiedere di svolgere unicamente le mansioni previste dal mansionario per i profili di 8a qualifica dal 31 marzo 1999, a tutti i dipendenti di categoria D può essere chiesto di svolgere tutte le mansioni di categoria D, a prescindere che siano arrivati a tale categoria con accesso dalla prima o dalla terza posizione economica. La particolare posizione di coloro che avevano fatto accesso alla categoria D dalla terza posizione si verifica solamente negli enti che hanno volontariamente scelto di avvalersi della facoltà di individuare profili appositi e distinti. In questi enti, questi profili hanno un catalogo di mansioni ordinariamente più ristretto rispetto agli altri D (ai quali invece può da sempre essere richiesto di svolgere tutte le mansioni della categoria, comprese le mansioni ordinariamente affidate ai D con accesso D3): le mansioni "D-D3" sono in questi enti un sottoinsieme delle mansioni D, che le comprendono; nel mantenimento ordinario di questa "ristrettezza di mansioni" consiste e si esaurisce la perdurante tutela riconosciuta ai profili D-D3 superstiti dall'art. 12 comma 5 del CCNL 21.05.2018. Tuttavia, da sempre, e non solo dal 2018, lo ius variandi del datore di lavoro spazia - anche per i "D-D3" - nello spazio di tutta la categoria D (vasta giurisprudenza): in altre parole, se ci sono ragioni organizzative che lo impongono, a un D con accesso D3 possono essere richieste, a titolo di ius variandi, TUTTE le mansioni della categoria, cioè ANCHE quelle che non costituiscono il corredo del loro "speciale" profilo. Vedi ad esempio; Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, 26 gennaio 2017, n. 2011 che spiega bene come vada inteso il principio di equivalenza in senso formale, che significa esigibilità di tutte le mansioni riconducibili alla categoria:
"...tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”.
Questo è precisamente il significato dell'art. 52 comma 1 primo periodo del d.lgs. 165/2001:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)".
Venendo al quesito, dato che la posizione organizzativa è uno dei possibili contenuti delle mansioni attribuibili ai D, TUTTI i D possono essere destinatari di incarico di PO, a prescindere dalla posizione economica di accesso alla categoria. In altri termini la PO non è e non può essere qualificata da un ente come un contenuto attribuibile ai soli D che avevano fatto accesso dalla terza posizione, perché il CCNL, coerente con la ventennale unificazione della categoria, ne ha fatto un contenuto richiedibile a tutti i D. I criteri per la scelta dei destinatari di questi incarichi sono indicati dall'art. 14 comma 2 del CCNL 21.05.2018, e tra questi non è affatto contemplata una preferenza o priorità in favore di chi ha fatto accesso alla categoria D dalla terza posizione economica. Quindi l'ente che attribuisce la PO ad un D che ha fatto accesso dalla prima posizione, non deve affatto motivare le ragioni per le quali preferisce questo dipendente rispetto ad un altro dipendente con accesso D3, dato che questa distinzione non ha alcun rilievo ai fini della scelta, la quale deve invece basarsi sui diversi criteri contenuti nell'art. 14 comma 2:
Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D
In ultima analisi certamente la situazione descritta nel quesito non ha niente di illegittimo, ma, come visto non comporta nemmeno oneri di motivazione, dato che la distinzione di cui si tratta non ha alcun rilievo per quanto attiene il conferimento degli incarichi di PO.