Prestazioni occasionali e DL 146 2021

Prestazioni occasionali e DL 146 2021

Messaggioda elenastefa » 13/01/2022, 20:28

Salve a tutti, non so se è la sezione giusta in cui chiederlo, ma il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella parte in cui prevede che per le prestazioni occasionali adesso serve anche una comunicazione all'Ispettorato del lavoro, si applica anche alle pubbliche amministrazioni o no? :?:
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Re: Prestazioni occasionali e DL 146 2021

Messaggioda Giardino » 16/01/2022, 21:08

Da quanto mi sembra i destintatari sono sono gli imprenditori

Io avrei comunque esteso l'obbligo anche alle PP.AA: perchè d'accordo che la prestazione occasionale non può trasformarsi in lavoro subordinato, ma c'è notevole abuso della forma di lavoro art. 2222 cc anche nella PA, specialmente in termini di rinnovi reiterati negli enti molto piccoli (in parallelo al regime forfettario!).

La finalità sia per gli imprenditori sia per la PA sarebbe sempre la medesima, come dice la sotto richiamata circolare dell'ITL:
"La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali".

Ah che magari i prestatori occasionali nella PA siano controllati dall'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni"? O dai codici siope? o dal CIG avente causale "prestazioni"? :D non ci credo proprio!


Ecco quanto dice la nota dell' ITL n. 0000029.11-01-2022, riguardo l'ambito soggettivo di applicaizone:

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività
imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale
interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.


Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella
definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1
lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L.
n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017),
rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed
in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia
l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito
di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di
conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione,
intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale
comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del
rapporto di lavoro”.
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