da Samuele77 » 29/11/2021, 21:02
Nessun Comune ha l'obbligo di erogare in favore dei propri dipendenti un servizio di mensa o un servizio sostitutivo di mensa (art. 45 CCNL 14.09.2001: “Gli enti... possono istituire mense...).
Se un ente decide di erogare questo servizio, deve comunque disciplinarlo e fornirlo nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo nazionale. Tra queste regole c'è quella secondo la quale l'ente non deve sostenere l'intera spesa per il pasto, bensì solamente i 2/3 della spesa per il servizio (sempre art. 45-46 CCNL 14.09.2001), mentre 1/3 della spesa è a carico del dipendente. I margini di scelta degli enti locali sono stati ridotti dall'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012, che ha imposto a tutta la Pubblica Amministrazione di non superare i 7 euro nel valore dei buoni pasto.
In caso di dipendente il cui servizio è ripartito su due enti mediante convenzione è la convenzione che deve esplicitare la spettanza e le regole di corresponsione degli eventuali buoni pasto. E' ben possibile che solo uno dei due comuni convenzionati eroghi buoni pasto, e quindi si può verificare che il buono pasto spetti solamente nei giorni di rientro svolti nel solo Ente che eroga i buoni pasto ai suoi dipendenti (sia esso l'ente datore di lavoro del dipendente, sia esso l'altro ente presso il quale il dipendente presta servizio).