Sciopero Illegittimo

Sciopero Illegittimo

Messaggioda Matteo » 15/10/2021, 8:21

"La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 Ottobre. In una nota al Ministro dell’Interno la Commissione di garanzia scrive che “si ritiene opportuno segnalare che le annunciate modalità di attuazione” degli scioperi “destano particolare preoccupazione per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti”.

Giusto perchè a noi piace complicarci un pò la vita.......e il sindacato ha presentato ricorso!

Quindi, in teoria, l'assenza per i giorni oggetto di disputa non è sciopero, ma eventualmente assenza ingiustificata.....con tutte le conseguenze del caso......

A voi i commenti
Matteo
 
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Re: Sciopero Illegittimo

Messaggioda ilredelterrore » 20/10/2021, 16:49

Che io sappia la commissione di garanzia non deve pronunciarsi su uno sciopero.
Detto ciò, sul cruscotto c'è, risulta valido e non risulta ne revocato ne annullato.
Non penso si possa nemmeno considerare nullo atteso che non risulta revocato e non mi pare nemmeno normale che possa essere cancellato dopo i giorni!

Comunque vi allego un link a riguardo
https://youtu.be/Hu1yjFCux3g
ilredelterrore
 
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Re: Sciopero Illegittimo

Messaggioda Matteo » 21/10/2021, 9:48

Quali conseguenze possono subire i sindacati che abbiano proclamato uno sciopero illegittimo?

Nel nostro ordinamento giuridico lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 Cost.. Tuttavia, per armonizzare il diritto dei lavoratori allo sciopero con il diritto degli utenti a prestazioni ritenute essenziali, la L. 146/90 ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali limitazioni riguardano principalmente l'obbligo del preavviso, nonché di rispettare le prestazioni minime indispensabili, definite in appositi accordi o nei contratti collettivi, che devono sempre essere comunque garantite dai lavoratori scioperanti.

L'art. 4 della legge da ultimo citata ha previsto, oltre a sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori partecipanti a scioperi illegittimi, anche sanzioni a carico dei sindacati che abbiano indetto scioperi illegittimi, o che vi abbiano aderito. Più precisamente, in casi come questi, il sindacato è privato dei permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge per le sue Rsa, nonché del versamento dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori iscritti, e ciò per la durata dello sciopero illegittimo e comunque per un periodo non inferiore a un mese. Inoltre, questi stessi sindacati sono esclusi da ogni trattativa per un periodo di due mesi.
Matteo
 
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