censimento rilevatori esterni assoggettamento

censimento rilevatori esterni assoggettamento

Messaggioda mannie » 06/08/2021, 12:28

visto quanto riportato su articolo di stampa in merito Obblighi contributivi e assistenziali per i collaboratori locali

L'ente locale che proceda al conferimento di attività autonome, per l'espletamento di alcuni servizi
resi alla cittadinanza o per il disbrigo di altre attività istituzionali, deve assoggettare il personale
impiegato sia agli obblighi contributivi, mediante iscrizione nella gestione separata Inps, sia agli
obblighi assistenziali, con relativo versamento dei contributi dovuti all'Inail. Essendo state escluse le
pubbliche amministrazioni dalle cosiddette mini co.co.co., le attività svolte dai lavoratori autonomi
devono essere classificate all'interno dei redditi assimilati al rapporto di lavoro dipendente che
scontano le citate contribuzioni previdenziali e assistenziali.
Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n.19586/2021) che ha condannato l'ente
locale al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Il fatto
Un ente locale ha proceduto all'impiego di lavoratori autonomi per lo svolgimento di una serie di
servizi vari (censimento della popolazione, addetti impiegati nella ludoteca comunale e nei centri
estivi, bagnini ed istruttori di nuoto, nonni vigili, educatori di asilo nido, accompagnatrici di anziani al
mare e accompagnatrici casa-scuola di bambini disabili) classificando le citate prestazioni come
prestazioni di natura occasionale e, come tali, non assoggettandole sia a contribuzione Inps sia a
contribuzione Inail. A seguito del verbale ispettivo congiunto degli ispettori dell'Inps e dell'Inail, il
comune è stato condannato per omissione del versamento dei contributi alla gestione separata Inps
oltre che al versamento dei contributi dovuti all'Inail.
La Corte di appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha considerato dovuti gli
importi certificati dall'Inps e dall'Inail, con conseguente ricorso dell'ente locale in Cassazione
confermando la natura occasionale delle prestazioni rese dagli addetti utilizzati nei vari servizi
dell'ente.
Le precisazioni della Cassazione
Per i giudici di Piazza Cavour le attività svolte dagli addetti ai vari servizi comunali sono inquadrabili
all'interno dei redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c)- bis d. P.R. n.
917/1986). Infatti, si tratta di collaborazioni autonome aventi ad oggetto prestazioni di attività svolte in
assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto
unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Non potendo, nel caso di specie, utilizzare le disposizioni sulle cosiddette mini co.co.co (Art. 61
decreto legislativo n. 276/2003) che non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni (ossia
lavori a progetto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro), le attività espletate ricadono nell'obbligo contributivo per la iscrizione alla
gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 legge n. 335/1995, nonché nell'obbligo assicurativo
Inail.
Per tali motivi deve essere considerata corretta la verifica degli ispettori contenuta nel verbale di
accertamento, con la sola eccezione che non può trovare applicazione l'estensione per gli altri addetti
non espressamente inclusi nel citato verbale di accertamento

visto quanto sopra riportato chiedevo come si state organizzando per il censimento di quest'anno
grazie :oops:
mannie
 
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