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Calcolo assegno nucleo familiare

MessaggioInviato: 02/05/2021, 20:53
da Laura Marino
Un dipendente trasmette il modello di domanda assegno per il nucleo familiare per il periodo 01.07.2020 - 30.06.2021. Si fa presente che nello stesso nucleo familiare vi sono figli maggiorenni conviventi percettori di reddito non dichiarati nel'istanza. Viene proposto dal dipendente l'applicazione dell'indennità prevista nella tabella 21A per il solo coniuge. Si chiede la correttezza dello stesso, per poter procedere all'erogazione dell'indennità.

Re: Calcolo assegno nucleo familiare

MessaggioInviato: 03/05/2021, 8:52
da MICKY
ai fini Anf il figlio maggiorenne non rileva quindi è corretto non indicarlo nemmeno, però deve essere indicato il coniuge con i propri redditi e verificare che il reddito familiare non superi le soglie della tab.21A (generalmente non si superano se il coniuge è proprio a carico, quini senza reddito)

Re: Calcolo assegno nucleo familiare

MessaggioInviato: 05/05/2021, 14:51
da Laura Marino
La ringrazio per la risposta. Dal momento che un consulente c'ha fornito le seguenti motivazioni per il diniego, potreste fornire un parere in merito.

"Dato atto che non si ritiene corretta la compilazione della domanda per quanto segue.
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Ai fini degli assegni di che trattasi rileva il nucleo familiare quale insieme dei componenti della famiglia anagrafica e fiscalmente a carico, anche se non conviventi.

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'ANF è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata domanda ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all' Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

Ciò premesso, posto che dal certificato anagrafico risultano altre persone del nucleo familiare, queste devono essere indicate nell’apposito riquadro del modello (Componenti nucleo familiare) e, sotto la responsabilità del dichiarante, si devono indicare per dette persone eventuali redditi in riferimento al periodo d’interesse nell’apposito riquadro (Determinazione del reddito familiare annuo).

Si dà atto inoltre che l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica che l’Inps riconosce a sostegno dei nuclei familiari in base ad alcuni requisiti, come la tipologia del nucleo, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo stesso.
La disciplina dell’assegno familiare riconosce però il beneficio per i figli ed i soggetti ad essi equiparati solo fino al compimento della loro maggiore età.
Questo significa che l’erogazione dell’ANF si interrompe al compimento della maggiore età del giovane – tranne in caso di disabilità – anche se questo convive normalmente con i genitori ed è ancora economicamente dipendente.
Solo per le famiglie cosiddette numerose la tutela si estende oltre il compimento del diciottesimo anno di età: la legge in questo caso prevede che possano far parte del nucleo familiare, al pari dei figli minori, anche i figli apprendisti o studenti di età compresa tra i 18 ed i 21 compiuti.
La condizione per poter usufruire di questa opportunità è che il nucleo rientri nella qualifica di “numeroso”, cioè sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.
Per rientrare in questa particolare casistica non è rilevante il carico fiscale, né la convivenza, lo stato civile o qualifica (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), essendo sufficiente solo lo stato di figlio o equiparato.
Una volta stabilito che si tratta di famiglia numerosa, i destinatari dell’assegno possono essere anche i figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni che siano studenti o apprendisti e non coniugati.
Naturalmente, nel caso in cui il giovane percepisse un reddito, questo dovrà essere considerato nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e sarà rilevante nel determinare ammontare dell’assegno.

Rilevato che l’ANF è misura di sostegno al reddito che presuppone dei requisiti strettamente imperniati al nucleo familiare. Nello specifico per determinare il diritto di un lavoratore a percepire l’ANF e per stabilirne l’importo, assumono rilevanza:
- il tipo di nucleo familiare;
- il numero di persone che compongono il nucleo familiare;
- il reddito complessivamente prodotto dall’intero nucleo familiare.
La composizione del nucleo familiare ai fini ANF, è disciplinata dal comma 6 dell’art.2 D.l. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n.797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all’art.4). Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall’INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato:
- dal lavoratore o pensionato cui l’ANF si riferisce;
- dal proprio coniuge o della persona con la quale ha contratto l’unione civile;
- dai figli o da soggetti c.d. equiparati, cioè quelli elencati dall’art.38 D.P.R. n. 818/1957, la cui età sia inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età solo qualora si trovino in condizioni psico-fisiche che comportino l’assoluta e permanente impossibilità di prestare lavori proficui - purché non siano coniugati o uniti civilmente (perché in tal caso hanno uno status civile che consente loro di formare il proprio nucleo familiare);

specifica ancora l’INPS, che fanno parte del nucleo familiare:
- i fratelli, sorelle e nipoti minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
- Individuata la tipologia di nucleo familiare ed il numero di persone che lo compongono, ultimo requisito imprescindibile per determinare l’importo dell’ANF, nonché utile per stabilirne il diritto di fruizione, è il reddito.
Essendo l’ANF una misura previdenziale a sostegno della famiglia, il reddito cui si fa riferimento è quello complessivo dell’intero nucleo familiare, prodotto nell’anno precedente rispetto all’anno di decorrenza della prestazione; la norma (art. 2 comma 9 D.l.69/88) stabilisce che concorrono a formare tale reddito:
- tutti i redditi assoggettabili all'Irpef di chi fa parte del nucleo familiare
- i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro.

Dunque, ai fini dell’ANF deve essere considerato l’intero nucleo familiare ed il relativo reddito in base alle suddette indicazioni, non potendosi considerare solo il coniuge. Infatti, l’assegno viene corrisposto dall’INPS soltanto per figli minorenni, figli maggiorenni studenti (fino a 21 anni ma solo se appartenenti a nucleo familiare numeroso in cui siano presenti almeno 4 figli con età inferiore a 26 anni), figli maggiorenni e totalmente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, minori affidati al richiedente dai competenti organi giudiziari, nipoti che vivono a carico del richiedente. Per il solo coniuge l’assegno al nucleo familiare non spetta."

Re: Calcolo assegno nucleo familiare

MessaggioInviato: 25/05/2021, 13:51
da Laura Marino
Qualcuno potrebbe chiarire quanto sopra.
Grazie anticipatamente