IVC MANSIONI SUPERIORI

IVC MANSIONI SUPERIORI

Messaggioda Ma.fr » 30/04/2021, 17:13

In caso di conferimento di mansioni superiori nel riconoscere la differenza tra trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione occorre ricomprendere anche IVC (considerandola pertanto come trattamento "fisso") oppure non va ricompresa e considerata pertanto una "indennità"?
grazie
Ma.fr
 
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Re: IVC MANSIONI SUPERIORI

Messaggioda MICKY » 03/05/2021, 9:17

Da un articolo di Publika:

L’articolo 8, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000 prevede che “Il dipendente assegnato alle mansioni
superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo
rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo
rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale
di anzianità”.
L’ARAN con proprio parere ARAN RAL_126 ha chiarito che per “trattamento economico iniziale” deve intendersi quello previsto nell’articolo 52, comma 2, lettera a), del CCNL 14 settembre 2000 ovvero il tabellare previsto
per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni d’accesso
previste nelle categorie B e D (B3 e D3).
Pertanto, il “trattamento aggiuntivo” che si deve attribuire per lo svolgimento delle mansioni superiori
sarà dato dalla sola differenza stipendiale tra le due posizioni iniziali, mentre tutto il resto della
retribuzione in godimento dal dipendente (posizione economica di appartenenza, retribuzione individuale
di anzianità e indennità di comparto) rimane immutato.
Si ritiene che anche l’indennità di vacanza contrattuale non sia da rilevare ai fini della determinazione del
predetto trattamento aggiuntivo, sulla base dell’orientamento della Ragioneria generale dello Stato,
espresso con circolare n.12 del 15 aprile 2011, secondo il quale l’indennità di vacanza contrattuale
“trattandosi di componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale,
non [è] conglobabile nello stesso”.
MICKY
 
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