Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale

Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale

Messaggioda massi65 » 29/04/2021, 11:09

Devo liquidare i diritti di segreteria al Segretario Comunale relativi al primo trimestre.
Fino ad adesso avevo liquidato i diritti al lordo (oneri ex-CPDEL e IRAP compresi nell’importo complessivo dei diritti di rogito riscossi/liquidati) ma era da tanto tempo che non si facevano contratti pubblici.
Il Segretario comunale, citando la sentenza della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 24/2019 (che ha dichiarato la questione di massima inammissibile con la precisazione che la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica) e altre sentenze di vari TAR, ritiene che i diritti di rogito vadano liquidati al netto, con contributi ed IRAP a carico dell’Ente.
Qualcuno ha risolto questo caso, considerato che esistono varie sentenze anche diverse l’una dall’altra?
Grazie e saluti
massi65
 
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Re: Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale

Messaggioda Samuele77 » 29/04/2021, 12:34

Il Giudice del lavoro (Tribunale di Parma, sentenza 26 ottobre 2017, n. 250; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 13 novembre 2017, n. 446; Tribunale di Ancona, sentenze 21 febbraio 2018, nn. 65 e 66; Corte di Cassazione, sentenza 12 settembre 2013, n. 20917) ha ritenuto che, in conformità con i dispositivi di cui all’articolo 2115 del Codice Civile, all’articolo 2 della legge 335/1995 e al d.lgs. 446/1997, oneri contributivi (quota datore di lavoro) e IRAP relativi ai diritti di rogito non possano essere traslati al lavoratore.
L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 327/E del 14 novembre 2007, risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) ha ritenuto che un'interpretazione diversa modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo contenuta nel D.Lgs. 446/1997, a cui è estranea l’ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege; qualora venisse ammessa la possibilità, per l’ente pubblico, di esercitare la rivalsa, il carico tributario relativo all’IRAP andrebbe a gravare su un soggetto diverso, rispetto al quale, nell’ipotesi in rassegna, attesa la mancanza di organizzazione, risulterebbe del tutto carente la manifestazione di capacità contributiva che, in ossequio al disposto costituzionale, giustifica il prelievo.
Alla luce di queste fonti, a mio parere è corretto applicare a questi emolumenti il trattamento contributivo e fiscale che vale per la retribuzione fondamentale: ciascun soggetto (lavoratore ed ente) subisce a suo carico le ritenute previste in generale, per cui l'IRAP rimane a carico dell'ente datore di lavoro.
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