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incarico gratuito a vigile in pensione - rimborso spese?

MessaggioInviato: 18/02/2021, 15:28
da elena1970
Buongiorno, avendo intenzione di affidare un incarico gratuito (disbrigo pratiche d'ufficio - esperto in uso Concilia) ad un vigile in pensione, ai sensi del DL 95/2012 art.5 comma 9, novellato dall'art 6 comma 2 del DL 90/2014, è corretto corrispondergli il rimborso spese viaggio (costo benzina - tabelle ACI) e corrisponderli il buono pasto?
Ringrazio chi mi vorrà rispondere.

Re: incarico gratuito a vigile in pensione - rimborso spese?

MessaggioInviato: 18/02/2021, 20:10
da Samuele77
Questo incarico non può essere affidato per le seguenti ragioni.

La norma citata stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono affidare determinati tipi di incarichi - incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati - a pensionati se non a titolo gratuito; ciò non implica che i lavoratori in quiescenza possono in ogni caso e in ogni forma collaborare a titolo gratuito con la PA, bensì che non è lecito conferire ai pensionati tali tipologie di incarichi se non nei casi in cui legittimamente essi possono essere conferiti a titolo gratuito.

Per verificare la legittimità di un incarico di collaborazione autonoma occasionale in un ente locale, occorre prima di tutto tenere presente che nella pubblica amministrazione le collaborazioni esterne devono essere considerate una risorsa residuale, alla quale ricorrere solamente nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti, e in presenza di presupposti stabiliti dalla legge, principalmente dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. 165/2001. In base a queste norme, per procedere a conferire un incarico di consulenza occorre, tra l'altro:
1) che l'ente abbia disciplinato in via regolamentare (e ovviamente rispetti in occasione di ciascuna procedura) i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma che devono comunque prevedere selezioni di tipo comparativo;
2) che nell'ente non siano reperibili strutture e professionalità in grado di rendere le prestazioni da affidare e che sia quindi necessario rivolgersi a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione;
3) che si tratti di prestazioni speciali, temporanee, ad alto contenuto di qualificazione e professionalità: è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, vale a dire in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
4) che l’attività non consista nello svolgimento di funzioni ordinarie dell'ente, non implichi compiti di gestione e/o rappresentanza dell'ente;
5) che si tratti di attività da svolgere in autonomia, quindi senza organizzazione del lavoro da parte dell’ente;
6) che non si tratti di svolgere prestazioni di lavoro subordinato (quindi non si può procedere in questo senso per sostituire dipendenti assenti).