Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Probabile » 15/02/2021, 10:21

Buongiorno, un dipendente ha presentato le proprie dimissioni per accedere alla quota 100 a far data dal 1 maggio 2021.
Qualche giorno addietro ha cambiato idea ed ha comunicato all'Ente la volontà di revocare le dimissioni presentate.
Vi siete mai trovati in una situazione del genere, come ci si comporta in merito?
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Re: Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Samuele77 » 15/02/2021, 11:47

Vedi orientamento Aran RAL_1317

Come si applicano le clausole in materia di dimissioni e di preavviso contenute nell’art.
39 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall'art. 7 del CCNL integrativo del 13.5.1996?

Premettiamo che nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell’amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l’amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell’amministrazione può consentirne la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l’amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva.
L’art. 39 si applica in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia ad iniziativa dell’amministrazione che del dipendente, a meno che, in singoli casi, la legge o il contratto non dispongano diversamente (v. ad es. le norme sul licenziamento senza preavviso). Tale istituto è rivolto alla tutela della parte che subisce il recesso consentendo al datore di lavoro, in caso di dimissioni del dipendente, la rapida sostituzione dello stesso ed al dipendente, in caso di licenziamento, la possibilità di cercarsi un altro lavoro.
La parte che non rispetta i termini di preavviso deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso stesso. L’obbligazione di pagamento dell’indennità sostitutiva non è, tuttavia, alternativa all’obbligazione di dare il preavviso, ma rappresenta una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Il rapporto resta giuridicamente attivo, quindi, fino al termine del periodo di preavviso: al preavviso è riconosciuta, infatti, efficacia reale, per cui l’effetto risolutivo si determina solo alla scadenza del periodo prestabilito dovendosi escludere che il rapporto di lavoro possa essere immediatamente ed automaticamente risolto attraverso il
semplice pagamento dell’indennità sostitutiva.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione l’effetto risolutivo immediato potrebbe determinarsi solo ove al momento dell’accettazione dell’indennità sostitutiva vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso della parte nel cui interesse opera l’obbligo del preavviso.
La non osservanza delle norme sul preavviso può essere fonte di responsabilità patrimoniale per i dirigenti preposti agli uffici del personale, sia nel caso di recesso da parte dell’amministrazione, comportante l’esborso della relativa indennità sostitutiva, sia nel caso di dimissioni del dipendente, qualora si ometta di introitare la predetta indennità. Resta naturalmente salva la possibilità di rinuncia consensuale al preavviso prevista dall’art. 39, comma 5, del CCNL del 6.7.95. Anche in questo caso è tuttavia opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l’amministrazione definisca in anticipo i criteri per la rinuncia consensuale.
Durante il periodo di preavviso decorre ugualmente l’anzianità del dipendente, dato che si tratta di servizio a tutti gli effetti, e quindi vengono maturate anche le ferie contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi del cd. preavviso non lavorato. Le ferie non possono essere assegnate o fruite durante il preavviso e pertanto all’atto della isoluzione del rapporto si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. Ove eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che
esso sia prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Si applica, cioè, in via analogica il principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (malattia ecc.) sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e quindi trovano applicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti.
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Re: Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Probabile » 17/02/2021, 17:44

perdonami, per revoca tardiva si intende quella successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ?
Se il posto è vacante, non è stato ancora inserito in alcuna programmazione e si fa nuovo contratto, si potrebbe andare in contro al dipendente accogliendo la richiesta?


Nel caso una domanda di pensione, per un qualsiasi motivo, non fosse accolta, il rapporto con il dipendente continuerebbe. Giusto?
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Re: Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Samuele77 » 17/02/2021, 20:03

No, la revoca tardiva a cui fa riferimento l'Aran in questo parere è quella che interviene tra il momento in cui le dimissioni sono pervenute al datore di lavoro, e l'ultimo giorno di servizio contemplato nella lettera di dimissioni. Una volta superato l'ultimo giorno del rapporto di lavoro la revoca delle dimissioni non potrebbe avere alcun effetto, perché il rapporto di lavoro a quel punto si è definitivamente chiuso.

Una volta che il rapporto di lavoro si è ormai estinto per dimissioni volontarie dovute a ragioni diverse dalla presa di servizio in un nuovo ente, l'unica possibilità per riassumere l'ex dipendente è che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
- il dipendente fa domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell''art. 26 del CCNL 14.09.2000;
- il posto è ancora vacante;
- sono soddisfatte tutte le condizioni che le norme prevedono per il reclutamento di nuovo personale;
- l'ente ritiene opportuno accogliere la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro.

Tutto questo vale a prescindere dalle circostanze circa l'accoglimento della domanda di pensione del dipendente, che non influenzano le sorti del rapporto di lavoro chiuso per dimissioni volontarie.
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Re: Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Probabile » 16/03/2021, 10:39

come volevasi dimostrare
L'INPS ha rigettato la domanda perché non vi erano i requisiti.
Manca qualche mese.
Il dipendente ha richiesto di continuare il rapporto di lavoro sino al conseguimento dei requisiti quota 100

Come ci si comporta?

Si fa riammissione in servizio o cosa?
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Re: Revoca dimissioni volontarie per quota 100

Messaggioda Samuele77 » 16/03/2021, 10:45

L'ho scritto sopra. Se, come mi pare di capire, il rapporto di lavoro non si è ancora chiuso, perché non siamo ancora arrivati all'ultimo giorno di servizio, il dipendente può chiedere all'Ente di revocare le dimissioni che aveva presentato, e l'Ente può accogliere questa richiesta.
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