NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda ELSE » 14/01/2021, 13:37

Comune inferiore a mille abitanti, senza dirigenti solo responsabili di servizio.
Il responsabile del servizio finanziario può nominare responsabile del Procedimento un dipendente posizione B1?
Al settore non sono assegnati dipendenti con posizioni superiori
GRAZIE MILLE
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda mauropi » 15/01/2021, 16:50

Se lo sa fare, non vedo perché no (risposta dettata dal buon senso, più che dalla normativa).
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda ELSE » 15/01/2021, 20:58

Di sapere più o meno sa....
Il problema è che non è ben disposto ad assumersi responsabilità e non vorrei fare inutili discussioni, in altre occasioni ha palesato che per la posizione B che occupa non gli si può affidare alcuna responsabilità, però, io non posso continuare a fidarmi ciecamente
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda Samuele77 » 16/01/2021, 13:29

Non è corretto affermare che ai dipendenti di categoria B non può essere affidata alcuna responsabilità. Si veda la declaratoria relativa a questa categoria contenuta nel CCNL 31.03.1999:

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
* Relazioni con gli utenti di natura diretta.


Nessuna delle funzioni del RP previste dalla legge 241/1990 è di per sé incompatibile con tale declaratoria:

Art. 6 legge 241/1990
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.


Quanto detto vale in generale. Spetta poi all'ente, nel suo mansionario e nei suoi regolamenti di organizzazione, definire in dettaglio le funzioni / responsabilità e le mansioni richiedibili ai singoli profili previsti nell'ente, nel rispetto dell'ordinamento generale e delle declaratorie. A questo proposito si veda in particolare l'art. 89 comma 2 del Tuel:

La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
...
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda Kaleb » 16/01/2021, 14:46

Dipende da che tipo di procedimento gli si intende affidare e il grado di complessità dello stesso (atteso anche il titolo di studio minimo di accesso). Solo a me sembra anomala la presenza di un amministrativo B1 (cat. B giur.) in un ufficio amministrativo? a parte messi e operai comunali (personale che si doveva attenere a prescrizioni semplici, sotto diretta supervisione) il minimo di categoria in cui ho visto inquadrare del personale amministrativo era B/3 (collaboratore amministrativo o contabile, cat. B/3 giur.)
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda ROMEO14 » 20/01/2021, 13:06

Prima si assume un amministrativo in B per risparmiare e poi si pretende che svolga mansioni (responsabilità) proprie di un C.
Anche no.
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda Samuele77 » 20/01/2021, 14:35

Non c'è nessun altro dipendente. Visto che per contratto il B può fare il responsabile del procedimento (nei limiti delle mansioni richiedibili alla sua categoria) non ci sono ragioni per assumere qualcun altro per fare quello che il dipendente già in forza può fare.
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Re: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Messaggioda mauropi » 25/01/2021, 15:09

ROMEO14 ha scritto:Prima si assume un amministrativo in B per risparmiare e poi si pretende che svolga mansioni (responsabilità) proprie di un C.
Anche no.


Anche questo è vero...
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