Comando o distacco... obbligatorio?

Comando o distacco... obbligatorio?

Messaggioda CCC » 07/11/2020, 20:33

Buongiorno,
Comune X di 7.000 abitanti con tre agenti di Polizia Municipale
e Comune Y di 900 abitanti con un agente di Polizia Municipale part time.
Tra loro distano 9 Km.

L'unico agente del Comune Y ha chiesto aspettativa e pertanto il Comune Y è in difficoltà.

I due Comuni potrebbero fare un accordo tra loro e imporre il distacco / comando di uno dei tre agenti del Comune X per 18 ore settimanali presso il Comune Y?

Si tratterebbe di un COMANDO o di un DISTACCO?
Io direi comando considerato che "“L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (https://www.biancolavoro.it/contratto-l ... comando-2/) ... mentre qui il vantaggio lo avrebbe l'Ente che riceve in prestito il lavoratore...

Sarebbe obbligatorio il consenso dei lavoratori anche se la distanza tra i due Enti è inferiore a 50 Km, considerato

https://www.biancolavoro.it/contratto-l ... comando-2/

"... Si noti altresì che, aggiunge al terzo comma, il “distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”

?


A mio avviso SI, considerato che la possibilità di imporre un DISTACCO entro i 50 Km vale per sedi diversi della stessa Amministrazione mentre Comuni diversi, come nel caso in questione, sono Amministrazioni diverse. Concordate?

http://www.fpcgilbergamo.it/index.php/e ... e-pubblico

Quindi, ferma la disciplina delle modalità di utilizzo del personale e degli incentivi economici, le modalità di pagamento ben possono essere rese più semplici tramite un accordo tra i due enti. Ricordo, peraltro, che nella citata disciplina dell’articolo 14 del CCNL 2002-2005 del comparto Regioni – Autonomie locali, l’utilizzo temporaneo del personale è possibile solo tramite il consenso del dipendente.

Il necessario consenso del dipendente riguarda, peraltro, anche le novità introdotte dalla legge di stabilità del 2013. Occorre considerare in proposito che l'ARAN, in un recente parere del 13.7.2012, ha sostenuto, a differenza di quanto sopra riportato, che il consenso del dipendente per il comando a tempo parziale tramite convenzione ex articolo 30 del D.lgs 267/2000 non è necessario.

L’articolo 14 del CCNL del 22.1.2004 — scrive l’ARAN — richiede il consenso del lavoratore solo con esclusivo riferimento a quella particolare forma di utilizzo del personale, a tempo parziale e di natura limitata nel tempo, prevista dal comma 1 del suddetto articolo 14.

Conseguentemente, non si ritiene che il consenso del lavoratore addetto ad un determinato servizio sia necessario anche ai fini anche della decisione di un ente di convenzionare con altri enti l’esercizio del suddetto servizio, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Si tratta, infatti, di una decisione di natura eminentemente politica, attinente alla stessa organizzazione fondamentale dell'ente circa le concrete modalità di esercizio delle proprie funzioni istituzionali che, in quanto tale, non può essere limitata o, comunque, essere subordinata all’interesse o alla volontà del singolo o dei diversi lavoratori eventualmente coinvolti.

Tuttavia, nel caso esposto, sulla normativa contrattuale si è sovrapposta la specifica ed autonoma regolamentazione della materia contenuta nella convenzione e regolamento, cui l’ente, in quanto parte della convezione ha accettato e che non può perciò disattendere.”

Sulla scorta di tale parere e di altri simili, le amministrazioni locali hanno ritenuto di non dover chiedere alcun consenso al dipendente da utilizzare a tempo parziale in più enti tramite convenzione ex articolo 30 del D.Lgs 267/2000 .

Ora, però, tale interpretazione deve fare i conti con il disposto dei commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispongono rispettivamente:

“ A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, dellegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." e “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato."


Grazie

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Re: Comando o distacco... obbligatorio?

Messaggioda Mariposa » 10/11/2020, 13:01

noi facciamo convenzione art 14 ccnl 22.01.2004 con esplicito consenso del lavoratore che sottoscrive l'accordo. Quando ci troviamo nella posizione di ente che invia un proprio dipendente ad un altro ente inseriamo anche una comunicazione obbligatoria in cui scegliamo la voce "distacco" parziale
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Re: Comando o distacco... obbligatorio?

Messaggioda CCC » 11/11/2020, 11:23

https://www.altalex.com/documents/news/ ... ne#titolo2 All'articolo 23 bis comma 7 si precisa ........ 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.

Si prevede ancora CONSENSO DELL'INTERESSATO
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