da Mariposa » 30/10/2020, 12:37
avendo inviato un quesito al riguardo anche a ns consulenti, inserisco qui un sunto della risposta (negativa) nel caso in cui possa essere di interesse anche per altri:
La Corte di Cassazione , sentenza 21/03/2018 n.7054, ha precisato che art.6 del d.lgs.165/01, che tratta delle dotazione organiche, non ha fatto venir meno ogni rilevanza dei profili professionali posto che, nello stesso articolo, si precisa che le eccedenze devono essere determinate per «categoria o area, qualifica e profilo professionale», che, quindi, i singoli profili professionali rilevano tutti ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, tanto che hanno giudicato legittima risoluzione del contratto operata dal dirigente del Settore risorse Umane in considerazione della nullità dello scorrimento della graduatoria in quanto, la vacanza del posto che rende applicabile lo scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 91 del d.lgs. 267/2000, è solo quella relativa alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferiscono le operazioni concorsuali già espletate. Lo stesso per la giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare che la preferenza espressa in termini generali dall'ordinamento per lo scorrimento della graduatoria incontra un limite nella necessità di selezionare professionalità rispondenti alle esigenze dell'amministrazione che, quindi, legittimamente indice una nuova procedura concorsuale nei casi in cui sia mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira (ex multis Consiglio di Stato sentenza 06.07.2017 n. 3329).