assunzione a t. indeterminato di cittadino non comunitario

assunzione a t. indeterminato di cittadino non comunitario

Messaggioda Lavinia » 23/03/2015, 15:32

Devo assumere un dirigente medico con cittadinanza extracomunitaria, così come previsto dalla L. 97/2013 che ha modificato il dlgs 165/2001 consentendo l'accesso anche ai cittadini non comunitari nella pa, a particolari condizioni (in questo caso: persona in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
E' il primo caso che mi capita, districandomi fra telefonate al centro impiego, alla prefettura e nella lettura di normative e circolari ministeriali, sono giunta alle seguenti conclusioni:

Normativa:
-Art. 9 Dlgs 286/98 e s.m.i., Testo Unico sull’immigrazione – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”
-Art. 38 Dlgs 165/01, Testo Unico sul Pubblico impiego, così come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013 (c.d. legge comunitaria 2013) – che ha esteso l’accesso al pubblico impiego anche ai cittadini non comunitari in possesso di alcune caratteristiche, fra le quali il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (per i ruoli che non implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale, settori riservati ai soli cittadini italiani).
-Art. 3 DPR 445/200 (autocertificazione: quando è consentita e quando no)

I possessori di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono, fra le altre cose “svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis” (art. 9 c. 12 lett. b Dlgs 286/98).

L’art. 7 della legge 97/2013 ha modificato l’art. 38 del Dlgs 165/01 introducendo il comma 3-bis: “Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
(*permesso di soggiorno CE o UE sono equivalenti – v. art. 3 dlgs 13 febbraio 2014, n. 12 che recita: “La dizione “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo””)

Il comma 1 dell’art. 38 Dlgs 165/01 recita:
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

Da colloquio con l’operatore dello sportello unico immigrazione della Prefettura della mia provinicia ho avuto conferma che non è necessario seguire nessuna procedura specifica per assumere un cittadino non comunitario in possesso del permesso sopra richiamato (ossia non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5 bis del testo unico sull'immigrazione), né è richiesta nessuna particolare comunicazione alla Prefettura: è sufficiente compilare l’apposita sezione relativa al permesso di soggiorno che è presente nella procedura di comunicazione on line al Centro per l’impiego. La medesima cosa mi è stata confermata dal Centro Impiego della Provincia di Firenze, contattata sempre telefonicamente.

Fra i documenti che il candidato deve produrre per l’assunzione, andrà aggiunta- rispetto alle altre comuni assunzioni - una copia del permesso di soggiorno per verificare che sia della tipologia richiesta dalla legge; mentre per quanto riguarda il godimento dei diritti politici, requisito necessario per l’assunzione anche nel caso di cittadino extracomunitario, non è possibile accettare l’autocertificazione in quanto l’art. 3 del Dpr 445/2000 la consente anche ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia “limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” (c. 2). Al di fuori di questo caso, al c. 4 del medesimo art. 3 il DPR dispone che “le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale”.

Vorrei sapere se qualcuno ha già effettuato questo tipo di assunzione e se ha seguito la procedura che vi ho descritto, grazie.
Lavinia
 
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Re: assunzione a t. indeterminato di cittadino non comunitar

Messaggioda Paolo Gros » 24/03/2015, 9:40

mai successo...
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Re: assunzione a t. indeterminato di cittadino non comunitar

Messaggioda Lavinia » 25/03/2015, 17:53

Davvero non è mai successo a nessuno? Allora speriamo che la procedura a cui sono arrivata vada bene...
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