da Samuele77 » 22/09/2020, 15:44
Non ci sono norme che stabiliscano in modo perentorio le modalità degli scorrimenti multipli di una stessa graduatoria da parte di più enti. Proprio per questa ragione, queste regole dovrebbero essere previste a priori e rese note preventivamente dagli enti coinvolti che utilizzano le proprie graduatorie e ne consentono l'utilizzo ad altri enti.
La sede più opportuna in cui prevedere queste regole è prima di tutto il bando di concorso da cui origina la graduatoria (eventualmente sulla base di una previsione regolamentare), il quale appunto prevede la possibilità di utilizzo della stessa per scorrimento, anche da parte di altri enti.
Queste regole dovrebbero poi essere contenute e condivise nell'accordo tra enti circa l'utilizzo congiunto della graduatoria e dovrebbero essere anche richiamate nei singoli interpelli che gli enti rivolgono agli idonei per verificare la disponibilità all'assunzione. Chi viene interpellato ha tutto il diritto di essere a conoscenza delle conseguenze che il suo rifiuto o il suo mancato riscontro hanno in riferimento alla conservazione o meno della posizione in graduatoria, conseguenze che non sono affatto scontate in caso di utilizzo congiunto da parte di più enti e che non possono essere decise a posteriori o in relazione ai singoli casi.
Infine è consigliabile che queste regole si conformino all'indirizzo interpretativo (non vincolante) di fonte statale, contenuto nella circolare DFP 5/2013: "In caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa".
Quindi, i consigli che ti do sono:
1) verifica prima di tutto (in prima persona, leggendo tu stesso i documenti) se in alcuno degli atti citati si dice qualcosa a proposito della questione;
2) nel caso i suddetti documenti non prevedano niente in proposito, fatti dare risposte scritte e firmate da parte degli enti interessati;
3) in ogni caso, non dimetterti dall'ente B prima di avere stipulato il contratto individuale di lavoro con l'ente A.