dipendente comunale e docenza

dipendente comunale e docenza

Messaggioda segrete » 15/09/2020, 15:08

un dipendente del comune a tempo indeterminato chiede:
- se è possibile, mantenendo la sua posizione lavorativa c/o il comune, accettare contemporaneamente l'incarico di docenza presso un istituto scolastico pubblico per un tempo determinato di qualche mese, massimo 8 mesi fino a fine anno scolastico
- se è necessario ridurre il rapporto di lavoro con il comune al 50% o se possibile anche avere rapporto al 70% / 75%
- se è incarico soggetto ad autorizzazione o comunicazione
Secondo voi è incompatibile il lavoro c/o il comune (anche part time) con contratto a tempo determinato per docenza?
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Re: dipendente comunale e docenza

Messaggioda Samuele77 » 15/09/2020, 20:24

Correggo e integro la risposta precedente.
Un dipendente di un ente locale a tempo parziale, anche se superiore al 50%, può essere dipendente a tempo parziale di altro ente pubblico, se autorizzato dall'ente di appartenenza e salvo casi di incompatibilità, conflitti di interesse o divieti stabiliti da leggi speciali. Questa possibilità è consentita dall'art. 1 comma 58-bis legge 662/1996 e l'art. 92 comma 1 del Tuel, in deroga alle regole generali di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001 e di cui all'art. 1, comma 58, della legge 662/1996.
Ultima modifica di Samuele77 il 21/09/2020, 21:21, modificato 1 volta in totale.
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Re: dipendente comunale e docenza

Messaggioda segrete » 16/09/2020, 15:15

grazie mille, chiarissimo!
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Re: dipendente comunale e docenza

Messaggioda MICOL » 04/10/2021, 15:16

un dipendente a tempo pieno può chiedere aspettativa per fare docenza in una scuola superiore pubblica/privata come supplente?
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Re: dipendente comunale e docenza

Messaggioda Samuele77 » 05/10/2021, 12:52

MICOL ha scritto:un dipendente a tempo pieno può chiedere aspettativa per fare docenza in una scuola superiore pubblica/privata come supplente?


Vedi il seguente passaggio del documento Aran, "L’aspettativa per motivi personali", marzo 2013.

Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro deve ritenersi sempre esistente ma si trova in una fase di sospensione, con riferimento ai contrapposti obblighi fondamentali da esso scaturenti: quello di esecuzione della prestazione lavorativa, gravante sul dipendente, e quello di corresponsione della retribuzione, gravante sul datore di lavoro.
Conseguentemente, il dipendente durante il periodo di aspettativa continua ad essere pur sempre assoggettato in pieno alle particolari disposizioni legislative, di natura imperativa, in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (art. 53, del d.lgs. n. 165/2001).
Ciò comporta che al dipendente non è consentito, in alcun modo, di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di poter svolgere, comunque, altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa, senza diritto alla retribuzione, previsti dall’art. 11 del CCNL del 14.9.2000.


Vedi anche l'art. 18 della legge 183/2010:

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
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