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riposo elettorale

MessaggioInviato: 14/09/2020, 9:19
da Mariposa
Buongiorno, un dipendente che lavora su 5 giorni sarà scrutatore ai prossimi seggi. Sabato sarà ai seggi dalle 15 del pomeriggio per preparazione schede, domenica seggi, lunedì seggi. Mi chiedo se è corretto quanto segue:
- assegnazione di una giornata riposo a seguito del lavoro di sabato (anche se dovesse lavorare solo un paio d'ore)
- assegnazione di una giornata di riposo a seguito del lavoro di domenica
- per lunedì nel caso in cui le operazioni dei seggi andassero oltre l'orario del suo lavoro (lavorerebbe fino alle 14.00) sarebbe corretto assegnare un altro giorno di riposo compensativo o pari ore di riposo?
Grazie!

Re: riposo elettorale

MessaggioInviato: 14/09/2020, 13:24
da Ranger
No, il riposo compensativo riguarda solo i giorni di seggio per i quali non vi sarebbe stata la normale prestazione lavorativa in ufficio. Quindi, se il dipendente lavora su 5 giorni LUN-VEN, ha diritto a 2 giorni di riposo compensativo(per l'attività elettorale svolta sabato e domenica); se lavora su 6 giorni LUN-SAB, ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo .

p.s.
comunque la votazione terminerà lunedì 21 settembre alle ore 15:00, dopodiché inizierà lo scrutinio delle schede.

Come di consueto, se lo scrutinio dovesse finire dopo la mezzanotte, risulterà lavorata anche la giornata di martedì e il dipendente può rimanere a casa anche in tale giorno.
(in alcune località si votano anche 4-5 schede, tra referendum, regionali, comunali e municipalità: esempio Venezia)

Re: riposo elettorale

MessaggioInviato: 14/09/2020, 14:44
da Mariposa
Grazie Ranger, dimmi se ho capito bene: se lunedì va oltre la mezzanotte il martedì si considera lavorato ma non ha diritto poi ad assentarsi anche di mercoledì

Re: riposo elettorale

MessaggioInviato: 15/09/2020, 16:54
da Ranger
Se lo scrutinio finisce martedì notte alle ore 00.01, la giornata di martedì risulta "lavorata" per intero.

Dopodiché il dipendente può chiedere il riposo compensativo per mercoledì-giovedì (o altre giornate) in accordo con il dirigente.

Se il dirigente rifiuta di concedere il riposo per necessità d'ufficio, il lavoratore ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile (rif. Art. 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69)