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Aspettativa per periodo di prova presso altro ente

MessaggioInviato: 31/08/2020, 10:08
da MarcoD
Buongiorno
Una dipendente del nostro Comune, in servizio da oltre 10 anni, ha "comunicato" di essere stata chiamata da un Istituto Superiore scolastico a seguito di graduatoria di merito. Quindi tale dipendente ha partecipato a un concorso per direttore presso istituto scolastico superiore indetto dalla Regione. Ora essendo stata chiamata, lo ha "comunicato", chiedendo periodo di aspettativa ai sensi art. 20 CCNL 2000 che prevede il mantenimento del posto per il periodo di prova, presentando dimissioni con decorrenza immediata e rinunciando a periodo di preavviso.
Si chiede quali provvedimenti debba fare questo Comune essendo un comunicazione quella pervenuta e non una richiesta.
grazie

Re: Aspettativa per periodo di prova presso altro ente

MessaggioInviato: 31/08/2020, 12:32
da Ranger
Trattasi di "manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra amministrazione" (e non "dimissioni"), quindi non si applica il preavviso. Rif. art. 19, comma 6 + art. 20, comma 10 del CCNL Funzioni Locali, in combinato disposo con artt. 60 e ss. del DPR n. 3/1957 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vedi caso analogo: Parere Uppa n.26/07

Re: Aspettativa per periodo di prova presso altro ente

MessaggioInviato: 31/08/2020, 12:55
da MarcoD
nel caso prospettato di diritto di mantenimento del posto per il periodo di prova (4 mesi) il Comune può nel frattempo assumere a tempo determinato ?
nel caso lo assumiamo "fino al termine del periodo di prova", e se il ns. dipendente decide di tornare prima?

Re: Aspettativa per periodo di prova presso altro ente

MessaggioInviato: 03/09/2020, 9:11
da Ranger
Contratto a termine per ragioni sostitutive (simile a quello per la sostituzione di lavoratrice in maternità). Nel contratto va indicato il nominativo del sostituto e la clausola risolutiva espressa che il rapporto di lavoro cesserà in caso di rientro del titolare entro il termine dell'obbligo di conservazione del posto.

inserire anche una frase nella quale si afferma che il contratto, pur in assenza di un rientro, cesserà in ogni caso al raggiungimento dei 24 mesi, intesi anche in sommatoria con precedenti contratti a termine o in somministrazione, in quanto il superamento di tale soglia determinerebbe, ex lege, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.