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livello di accesso per art. 110

MessaggioInviato: 07/08/2020, 18:14
da ruggero
Salve a tutti
vedo degli avvisi che recano bandi per assunzioni di dirigenti art. 110 con liveli D1D3 :?:

I contratti a tempo determinato non devono avere l'accesso sempre dal primo livello economico della posizione giuridica? In questo caso non è d'obbligo l'assunzione come D1D1? grazie

Re: livello di accesso per art. 110

MessaggioInviato: 08/08/2020, 10:36
da Samuele77
Certamente sì. La possibilità (per i contratti a tempo determinato e tempo indeterminato) di accedere a posizioni non dirigenziali di categoria D dalla terza posizione economica, già ammessa in via transitoria dal CCNL del 1999, è stata abolita più di due anni fa, dall'art. 12, comma 4, del CCNL 21.05.2018. Qualunque contratto di lavoro subordinato con inquadramento in categoria D negli enti locali deve prevedere, come posizione economica di accesso, la prima (D1). Il responsabile di servizio che stipulasse un contratto individuale che prevedesse l'accesso da una posizione superiore lo farebbe in violazione dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL. L'attribuzione di una posizione diversa dalla prima comporterebbe nullità della relativa clausola contrattuale individuale e un danno economico all'ente, il quale avrebbe l'obbligo di attivarsi per recuperare le differenze economiche corrisposte.