Fondo risorse decentrate 2020

Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda Ele85 » 07/07/2020, 15:34

Buongiorno,
stavo provando a costituire il fondo per la prima volta, ma non mi è chiaro un aspetto: con riferimento alle PO devo calcolare anche per loro il valore medio pro capite al 31/12/2018 e al 31/12/2020?
Nel caso in cui il valore medio al 31/12/2020 sia più alto rispetto al valore al 31/12/2018, poiché nel corso del 2019 è stata approvata una diversa graduazione delle posizioni organizzative, come mi devo comportare?
Ele85
 
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Fondo risorse decentrate 2020 posizioni organizzative

Messaggioda giulianaM463 » 08/09/2020, 8:19

Dal primo gennaio 2020 dovremo aggiornare il fondo contrattazione decentrata e il fondo per le posizioni organizzative,
Infatti L'art. 33 precisa, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»
il mio ente si trova in questa situazione
anno 2016: n. 2 P.O. €. 33.000,00
ANNO 2017: da luglio viene istituita una terza P.O. finanziata con i fondi personale non dirigente non utilizzati dal collega con nuova PO (Indennità PARTICOLARI Responsabilità + indennità reperibilità);
anno 2018: P.O. 3 utilizzando la l. 311 comma 1 art. 557 un collega di un altro comune diventa titolare di PO nel mio comune.
il collega dipendente di altro comune ha la P.O. massima nel suo comune (all'epoca 12.911,00) quindi da noi percepisce la differenza tra le due indennità.
quindi nel 2018 la somma del percepito per le tre P.O. è inferiore rispetto al 2016 .
Con l'approvazione del nuovo contratto di lavoro e del nuovo sistema di determinazione del valore economico delle P.O. le stesse sono state determinate con un incremento di valore quindi mi trovo in questa situazione
anno 2016 n. 2 P.O €. 33.000,00
ANNO 2018 N. 3 P.O €. 20.000,00
anno 2020 n. 3 P.O. €. 34.500,00
alla fine del 2019 è stato assunto un D1 che dall'1/1/2020 percepisce la P.o. e il collega dell'altro comune che ci ha aiutato a tamponare una carenza dell'ufficio tecnico non è più in servizio presso di noi.

se la mia base di calcolo è il 2018 la differenza da coprire con la decurtazione della capacità assunzionale è 13.000,00 (per noi altissima) se poi pensiamo di utilizzare le risorse del fondo per la contrattazione decentrata del 2020 i non titolari di P.o. non hanno più fondi a disposizione e questo è ancora più assurdo.
MI SEMBREREBBE QUASI OVVIO CHE IN QUESTO CASO IL LIMITE DA CUI PARTIRE PER IL CALCOLO DEL NUOVO LIMITE SIA IL 2016.
l'anno 2018 è stato un anno particolare per il mio Comune

lo spirito della norma mi sembrerebbe quello di confrontare gli importi delle P.o pre CCNL con i nuovi importi come determinati a seguito le nuove disposioni entrate in vigore con l'approvazione del CCNL e stabilire le modalità di finanziamento dell'eventuale differenza . COSA NE PENSATE? QULACUNO HA LO STESSO PROBEMA' ?ESISTE UNA NORMA CHE AVVALORI LA MIA TESI CHE RAPPORTA IL 2016 Anziché IL 2018 CON L'ANNO 2020.
GRAZIE MILLE A CHI MI DARA' UNA MANO
giulianaM463
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020 posizioni organizzative

Messaggioda giulianaM463 » 10/09/2020, 17:36

giulianaM463 ha scritto:Dal primo gennaio 2020 dovremo aggiornare il fondo contrattazione decentrata e il fondo per le posizioni organizzative,
Infatti L'art. 33 precisa, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»
il mio ente si trova in questa situazione
anno 2016: n. 2 P.O. €. 33.000,00
ANNO 2017: da luglio viene istituita una terza P.O. finanziata con i fondi personale non dirigente non utilizzati dal collega con nuova PO (Indennità PARTICOLARI Responsabilità + indennità reperibilità);
anno 2018: P.O. 3 utilizzando la l. 311 comma 1 art. 557 un collega di un altro comune diventa titolare di PO nel mio comune.
il collega dipendente di altro comune ha la P.O. massima nel suo comune (all'epoca 12.911,00) quindi da noi percepisce la differenza tra le due indennità.
quindi nel 2018 la somma del percepito per le tre P.O. è inferiore rispetto al 2016 .
Con l'approvazione del nuovo contratto di lavoro e del nuovo sistema di determinazione del valore economico delle P.O. le stesse sono state determinate con un incremento di valore quindi mi trovo in questa situazione
anno 2016 n. 2 P.O €. 33.000,00
ANNO 2018 N. 3 P.O €. 20.000,00
anno 2020 n. 3 P.O. €. 34.500,00
alla fine del 2019 è stato assunto un D1 che dall'1/1/2020 percepisce la P.o. e il collega dell'altro comune che ci ha aiutato a tamponare una carenza dell'ufficio tecnico non è più in servizio presso di noi.

se la mia base di calcolo è il 2018 la differenza da coprire con la decurtazione della capacità assunzionale è 13.000,00 (per noi altissima) se poi pensiamo di utilizzare le risorse del fondo per la contrattazione decentrata del 2020 i non titolari di P.o. non hanno più fondi a disposizione e questo è ancora più assurdo.
MI SEMBREREBBE QUASI OVVIO CHE IN QUESTO CASO IL LIMITE DA CUI PARTIRE PER IL CALCOLO DEL NUOVO LIMITE SIA IL 2016.
l'anno 2018 è stato un anno particolare per il mio Comune

lo spirito della norma mi sembrerebbe quello di confrontare gli importi delle P.o pre CCNL con i nuovi importi come determinati a seguito le nuove disposioni entrate in vigore con l'approvazione del CCNL e stabilire le modalità di finanziamento dell'eventuale differenza . COSA NE PENSATE? QULACUNO HA LO STESSO PROBEMA' ?ESISTE UNA NORMA CHE AVVALORI LA MIA TESI CHE RAPPORTA IL 2016 Anziché IL 2018 CON L'ANNO 2020.
GRAZIE MILLE A CHI MI DARA' UNA MANO

BON C'E' PROPRIO NESSUNO CHE HA LETTO QUALCHE PARERE CORTE DEI CONTI O ALTRO CHE MI POSSA AIUTARE
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda MonicaB » 30/10/2020, 14:16

Speravo anch'io in qualche risposta illuminante.

Anche perché la norma dice "il LIMITE è adeguato" e tutti hanno inteso"il FONDO è adeguato".

Certo ci farebbe piacere leggere che si DEBBA aumentare il fondo, ma siamo proprio sicuri di ciò? Non è che il fondo va ancora calcolato con le vecchie regole e ho solo la possibilità di oltrepassare il vecchio limite se ero stata costretta a decurtare, per esempio l'integrazione 1,2 per cento o le indennità delle P.O.?

Ciao
MonicaB
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda ullifa » 30/10/2020, 15:04

Posto che è tutto molto ingarbugliato io ho inteso che si parla di Aumento del limite non di aumento effettivo.
Si passa dal 2016 al 2018 come parametro (infatti nel 2018 vi è stato il nuovo contratto).
Per come inteso il calcolo è complessivo e non si limita alle singole voci per aggregati separati

questo articolo rende il tutto più digeribile (anche se dobbiamo ringraziare il legislatore per questa ulteriore chicca)

https://www.segretaricomunalivighenzi.i ... accessorio
ullifa
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 03/11/2020, 18:57

ullifa ha scritto:Posto che è tutto molto ingarbugliato io ho inteso che si parla di Aumento del limite non di aumento effettivo.
Si passa dal 2016 al 2018 come parametro (infatti nel 2018 vi è stato il nuovo contratto).
Per come inteso il calcolo è complessivo e non si limita alle singole voci per aggregati separati

questo articolo rende il tutto più digeribile (anche se dobbiamo ringraziare il legislatore per questa ulteriore chicca)

https://www.segretaricomunalivighenzi.i ... accessorio


Buongiorno.
Io penso che l'aumento di cui all'art. 33 comma 2 ultimo periodo, comporti NECESSARIAMENTE un aumento del fondo nel momento in cui si riscontra che il valore medio pro capite del salario accessorio è sceso rispetto al 2018.
La norma ha uno scopo preciso e dichiarato: Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 è adeguato,.............per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,". Non è che si adegua il limite e poi ognuno fa quello che vuole, occorre garantire che il valore medio pro capite resti invariato. Quindi la conseguente modifica del fondo è obbligatoria, va garantita, se no la norma non ha senso.

Si fanno i i conti raffrontando 2018 e 2020 e se riscontri (al netto delle voci non rilevanti ai fini tetto art. 23) che il valore medio procapite è sceso, allora alzi il fondo fintanto che non lo ristabilisci e l'incremento non vale ai fini del rispetto dell'art. 23.

Così ho inteso e fatto io.
Ciao.
Giorgio
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda Samuele77 » 04/11/2020, 12:32

Norma (art. 33, comma 2, dl 34/2019):

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Domanda: viene adeguato l'importo del fondo?

Risposta: no, perché:

1) la norma dice che viene adeguato il limite e non il fondo;

2) in ogni caso non spetta alla legge aumentare o diminuire le risorse destinate al salario accessorio, perché "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" (art. 2 comma 3 dlgs 165/2001), e perché in coerenza con questa riserva le fonti e le modalità di alimentazione del fondo risorse decentrate sono elencate in modo tassativo ed esclusivo dall'art. 67 del ccnl 21.05.2018.

Inoltre l'adeguamento del limite ha come riferimento le variazioni dell'organico intervenute dal 20 aprile 2020 in poi, perché, come precisato nella circolare ministeriale esplicativa, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale, vale a dire dal 20 aprile 2020.
Samuele77
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 04/11/2020, 13:36

Samuele77 ha scritto:Norma (art. 33, comma 2, dl 34/2019):

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Domanda: viene adeguato l'importo del fondo?

Risposta: no, perché:

1) la norma dice che viene adeguato il limite e non il fondo;

2) in ogni caso non spetta alla legge aumentare o diminuire le risorse destinate al salario accessorio, perché "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" (art. 2 comma 3 dlgs 165/2001), e perché in coerenza con questa riserva le fonti e le modalità di alimentazione del fondo risorse decentrate sono elencate in modo tassativo ed esclusivo dall'art. 67 del ccnl 21.05.2018.

Inoltre l'adeguamento del limite ha come riferimento le variazioni dell'organico intervenute dal 20 aprile 2020 in poi, perché, come precisato nella circolare ministeriale esplicativa, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale, vale a dire dal 20 aprile 2020.


Capisco.
sul fatto che si ragioni dal 20 aprile nulla questio.

Dal basso della mia poca competenza (e non dico per falsa modestia, ci capisco proprio poco) non posso che ribadire che se una norma esprime uno scopo e poi non realizzi lo scopo non hai applicato la norma.
Il limite non cambia per se stesso ma "per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite"

Faccio una domanda:" l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" lo dice un decreto legislativo e quindi una legge sopravvenuta (di pari grado nella gerarchia delle fonti) per quali ragioni non dovrebbe avere la facoltà di introdurre delle deroghe?
E questo a maggior ragione atteso che le deroga in questione esprime, di fatto, una maggiore tutela dei lavoratori giacchè la norma dice "in aumento o in diminuzione" ma poi ci hanno spiegato che in diminuzione non si va.

Ringrazio il collega che si è espresso e tutti coloro che vorranno dare il loro contributo.
Un saluto. Giorgio
GIORGIO MARENCO
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda Nada » 05/11/2020, 13:12

Le tesi qui espresse sono entrambe ben argomentate.

Relativamente al problema dell'effettivo aumento del fondo non ci sono ancora istruzioni chiari sull'istituto da utilizzare per l'aumento?
Parte stabile?
Parte Variabile?

Ho letto molti articoli a riguardo, ma sono tutte teorie.

Inoltre ho letto anche che l'utilizzo dell'aumento sarebbe vincolato ai nuovi assunti... ma in concreto, come si applicherebbe questa cosa? Le possibili future progressioni?

Mi dispiace contribuire solo con ulteriori dubbi...
Nada
 
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Re: Fondo risorse decentrate 2020

Messaggioda rag001 » 20/11/2020, 13:41

Salve ma il revisore quando esprime il parere ? già sulla costituzione del fondo?
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