straordinari polizia locale

Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Raggio84 » 17/06/2020, 16:37

Buondì a tutti i colleghi, mi è appena arriva la risposta dell'ARAN al mio quesito. Non riesco a copiarla qui. Qualcuno mi sa dire come allegarla? Il richiamo alla fine al D. Lgs n°17/2018 è errato in quanto tale decreto non esiste, per cui risulta difficile dare una esatta interpretazione alla risposta. Ad ogni modo, di fatti, rimandano la questione al MEF
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Raggio84 » 17/06/2020, 16:46

Ho trasformato il pdf in world, quindi scusate se ci sono errori, ma non ho avuto il tempo di correggere. Di seguito il testo. Se qualche collega ha un idea a quale D. Lgs fanno riferimento sarebbe d'aiuto. Provo mandare una mail ma non so i tempi di risposta:
Prot. n. 3029 del 30 aprile 2020
Risposta a nota prot.n. 2308 del 30 aprile 2020
Oggetto: art. 115, D.L. n. 18/2020 — lavoro straordinario Polizia Locale per emergenza COVID — 19 — spettanza incarichi posizioni organizzative
Con riferimento alla nota in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni da parte della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell'art. 46, comma l, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in Indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell 'Ente.
In considerazione della peculiarità della situazione attuale e della necessità di valutare i margini di applicabilità della disciplina contrattuale collettiva nazionale degli istituti contrattuali sottoposti ad esame, nel contesto della legislazione speciale legata all'emergenza nazionale in atto, è opportuno, anzitutto, premettere alcune considerazioni propedeutiche a tale valutazione.
Come noto, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative "in forma agile", e le misure che consentono lo svolgimento presso la sede di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministraziom, nel predetto stato di emergenza epidemiologico, sono regolate in attuazione del DPCM 11.3.2020 successivamente confermato dall'art. 87 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, recentemente convertito con modifiche nella Legge 24.4.2020 n.. 27.
Al riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, secondo le indicazioni impartite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con Circ. 01/04/2020 no 2, alla pagina 4. "Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro e che, pertanto, il lavoro agile costituisce una modalità di espletamento della prestazione lavorativa la cui organizzazione concreta, quale espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è prerogativa delle amministrazioni.
Tale attività di organizzazione del lavoro da parte delle amministrazioni, inoltre, non costituisce una attività da esercitarsi una tantum, ma integra un processo di progressivo adeguamento alle diverse necessità che si pongono in dipendenza della evoluzione delle misure emergenziali nelle varie fasi dalle stesse previste, come precisato alla pagina 3 della Direttiva 04/05/2020 no 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, giusta la quale "Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante
Tanto premesso, in relazione ai quesito posto, per quanto di competenza, si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di approfondimento.
Come più volte evidenziato da parte della scrivente Agenzia, secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi legati a prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare integrale copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all'art. 14 del CCNL dell' 1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute.
A tale regola fanno eccezione solo specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.
Tra queste, oltre allo straordinario elettorale, sono ricomprese le prestazioni di lavoro straordinario svolto per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali per le quali sia previsto uno specifico finanziamento derivante da fonti normative nazionali o anche regionali
Solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali sia ammessa, consente l'integrazione e l'incremento delle risorse di cui all'art. 14 del CCNL dell'I.4.1999 nonché l' applicazione della disciplina dell'art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall'art. 16 del CCNL del 5.10.2001.
Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell'ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell'ente, le risorse dell'art. 14 del CCNL dell'i .4.1999.
Come noto, l'art. 115 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, recentemente convertito con modifiche nella Legge 24.4.2020 n.. 27, ha individuato specifiche risorse (nella forma di uno fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'Intemo per l'anno 2020) destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato, per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative.
In confonnità alle previsioni dal comma 2 del richiamato art. 115, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16/4/2020, sono stati individuati criteri di riparto e destinatari: le predette risorse, stanziate nei limiti delle quote assegnate a ciascuna amministrazione, possono, pertanto, essere destinate, nei limiti dell'uso temporaneo limitato allo stato di emergenza, esclusivamente al personale di polizia locale che sia impegnato nella situazione emergenziale.
In presenza di una specifica fonte di finanziamento espressamente stabilita da una norma di legge, quale quella richiamata, non può che ritenersi ammissibile, nel rispetto delle disposizioni ed entro i limiti ivi previsti, la disciplina contrattuale prevista in materia di integrazione delle risorse dello straordinario necessario a fronteggiare eventi eccezionali.
Tanto premesso, relativamente alla questione posta, si forniscono i seguenti elementi di approfondimento.
Straordinario prestato dal personale di polizia locale titolare di posizione organizzativa per emergenze derivanti da calamità naturale
Relativamente a tale aspetto, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004 " Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.
L'art. 18, c. 1, lett) e) del CCNL del 21 maggio 2018 menziona espressamente, tra i diversi compensi aggiuntivi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, previsti dall'art. 40 del CCNL del 22.12004, precisando inequivocabilmente che tali compensi possono essere riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali.
La scrivente Agenzia ha avuto modo di precisare in precedenti orientamenti applicativi, tenuto anche conto delle modalità di finanziamento richieste dalla disciplina contrattuale, che per "calamità naturali" si debbono intendere gli eventi che hanno avuto espressamente tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione prevista in materia (terremoti, alluvioni, ecc.), con l'apprestamento delle risorse necessarie per fronteggiarle.
Stabilire se l'attuale situazione emergenziale, assolutamente priva di precedenti confrontabili, possa essere ricondotta alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale sussunta dalle norme del CCNL e, dunque, legittimare l'applicazione della disciplina ivi prevista, costituisce una questione definitoria la cui soluzione non può che risultare dall'esegesi della disciplina, di fonte legislativa, regolante la materia.
Una possibile soluzione potrebbe essere rinvenuta nelle disposizioni dell 'articolo 16, comma 2 del dlgs. 02/01/2018, no 17, ma a tale riguardo, ratione materiae ed in considerazione delle implicazioni di carattere economico-finanziario della questione, si rinvia all'avviso del Ministero dell'Economia e Finanze, al quale il presente orientamento viene inviato per il profilo di competenza. Distinti saluti.
IL Direttore dott. Gianfranco Ruocco
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Raggio84 » 17/06/2020, 16:54

Il riferimento è al D. Lgs n°1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile", il quale all'art. 16, comma 2 recita: "2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali." (non ho mandato alcuna mail :) )
Ultima modifica di Raggio84 il 17/06/2020, 16:58, modificato 1 volta in totale.
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Raggio84 » 17/06/2020, 16:57

Quindi dobbiamo interpretare che l'emergenza da Covid-19 si può ricomprendere nelle calamità naturali ed in particolare nel rischio "igienico-sanitario", per cui è possibile corrispondere lo straordinario anche alle P.O.? Corretto?
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Fin2017 » 05/10/2020, 15:46

Rispolvero....alla fine avete liquidato lo straordinario ale p.o. nei limiti del fondo dpi e straordinario polizia locale?
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Nada » 05/10/2020, 16:38

Noi sì, ma ora ecco i pareri Aran Contrari

Aran:
orientamento CFL74c
orientamento CFL84a

adesso dovremo procedere al recupero... :? :? :?
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Fin2017 » 05/10/2020, 18:36

In sostanza niente straordinario al p.o. non facente parte del corpo di polizia locale e fin qui pacifico, il secondo orientamento invece vuol dire che l'emergenza covid non è calamità naturale e quindi niente straordinario anche per il p.o. facente parte del corpo di Polizia locale??
Fin2017
 
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Nada » 06/10/2020, 7:42

Esatto, nessuno straordinario per Covid alle Posizioni organizzative :?
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Re: straordinari polizia locale

Messaggioda Fin2017 » 06/10/2020, 8:43

Assurdo se pensiamo a quei piccoli comuni in cui il corpo di polizia locale è formato da un solo dipendente, posizione organizzativa….ma non ci stupiamo!
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