Passaggio da C a D

Passaggio da C a D

Messaggioda Matteo » 12/12/2019, 9:49

Buongiorno a tutti, pongo una questione:
Concorso per D con riserva 50% agli interni che comunque si posizionano ai primi posti (quindi si può attivare la riserva e assumerli come riservisti come no).
Ora bisogna procedere all'assunzione: come si fa secondo voi a livello tecnico?
Dimissioni da C e riassunzione in D oppure si fa una trasformazione del contratto di lavoro? Ho cercato un pò in giro ma non trovo nulla di esaustivo....a mio avviso non è necessario che ci sia interruzione in quanto essendo già dipendenti è una trasformazione di fatto, quindi basta cambiare inquadramento ma non vorrei sbagliarmi.
Matteo
 
Messaggi: 103
Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Samuele77 » 12/12/2019, 12:08

Il dipendente cessa il rapporto di lavoro da C, e inizia un nuovo rapporto di lavoro da D, stipulando il relativo contratto individuale di lavoro.
Relativamente al nuovo rapporto di lavoro da D:
- il dipendente va sottoposto al periodo di prova generalmente previsto per la categoria di destinazione, anche nel caso in cui vincitore risulti un dipendente interno (fatta salva la facoltà di esentare dalla prova il dipendente che l'abbia già superata in pari categoria e profilo, o in un profilo corrispondente, con il consenso dell'interessato);
- anche nel caso in cui venisse assunto un dipendente interno la cui posizione economica di provenienza fosse di importo superiore rispetto a quella di accesso per il posto da coprire, non sono previste indennità compensative.
Samuele77
 
Messaggi: 549
Iscritto il: 28/03/2015, 10:29

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Matteo » 12/12/2019, 12:25

Esiste qualche riferimento normativo?
Perché vista così significherebbe perdere anzianità di servizio, liquidare o perdere ferie residue, conguagli a livello fiscale ecc.
Non potrebbe essere considerata una modifica della disciplina del rapporto? Di per se il rapporto di lavoro non si interrompe, cambia solo il contratto di riferimento!
Matteo
 
Messaggi: 103
Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Samuele77 » 12/12/2019, 13:42

Basta considerare che il contratto individuale di lavoro deve obbligatoriamente indicare la categoria di inquadramento (art. 19, comma 2, CCNL 21.05.2018), ergo: cambi categoria => stipuli un nuovo contratto.

Se questo non bastasse, considera che in base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area (categoria) di inquadramento. Quindi con la nuova categoria cambiano le mansioni esigibili, e la fonte di tale esigibilità è il contratto individuale di lavoro, che quindi cambia.

E ancora, vedi l'art. 20, comma 2, del CCNL 21.05.2018:
"Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017". Non si parla di esoneri in caso di vincitori di concorso riservatari.

Considera che si tratta in ogni caso di una nuova assunzione (crea turnover per C e consuma turnover per D), in quanto tale soggetta ai relativi vincoli e divieti previsti dalle norme di finanza pubblica; tutte le condizioni organizzative e finanziare cui la legge collega il divieto di assunzione di personale inibiscono quindi non solo i concorsi pubblici, ma anche le selezioni per progressione fra categorie, comunque denominate.

E ancora: se il dipendente fa anche un solo giorno di stacco tra il rapporto C e il rapporto D, ha diritto a vedersi liquidato il TFR.

Se avessi ancora dubbi, dai un occhio a quello che scrive il Consiglio di Stato (Commissione Speciale Pubblico Impiego, parere del 9 novembre 2005, dove quello che vale per le progressioni verticali e per i concorsi totalmente riservati vale a maggior ragione nei concorsi parzialmente riservati):
[...]
La Corte costituzionale, anche dopo la cd. privatizzazione del rapporto di impiego, aveva ribadito che il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione, come le altre forme di reclutamento, è soggetta alla regola del pubblico concorso (Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte cost. 16 maggio 2002, n. 194; Corte cost. 23 maggio 2002, n. 218; Corte cost. 23 luglio 2002 n. 373; Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274).
In particolare la Corte costituzionale, investita della questione concernente la legittimità dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione ai cd. concorsi misti, cioè aperti ai candidati esterni ed interni, ma con una quota di posti riservata a questi ultimi, ha rilevato che la procedura concorsuale non ha diversa natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi per gli uni e per gli altri di procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando (concludendo che l’intera controversia deve essere attribuita al giudice amministrativo: Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 2).
[...]
Va, pertanto, ritenuto che rientrino nel blocco delle "assunzioni" di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche le progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra poiché, anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto.
Tale interpretazione appare, peraltro, necessitata alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella lettura di "diritto vivente" operata dalla Corte costituzionale, secondo la quale la norma ivi contenuta, secondo cui ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione, si accede "mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge", impone che il concorso costituisca la regola generale per l’accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso "il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione" (cfr. le sentenze 487/91, 453/90, 161/90).
In altre parole, nel nostro contesto costituzionale "il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti", deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permette "un selettivo accertamento delle attitudini", anche laddove si tratti di progressione verticale di carriera. Per questa ragione – come ha rilevato anche la Cassazione con la citata sentenza n. 15403 del 2003 – è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di plurime disposizioni di legge (alcune delle quali relative ai corsi-concorso per la riqualificazione del personale del ministero delle Finanze: articolo 3, commi, 205, 206 e 207 legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni) nella parte in cui le stesse prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori "in deroga alla regola del pubblico concorso" o comunque non prevedevano
"alcun criterio selettivo", ovvero riservavano, esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l’accesso alla qualifica superiore. In termini ancora più espliciti si pone l’ordinanza n. 2 del 2001 della Consulta, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 68 decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni (ora articolo 63 d.lgs. n. 165 del 2001), in cui si è affermato che la procedura selettiva diretta all’accesso ad una qualifica superiore – e riservata sia al
personale interno all’amministrazione, sia a candidati esterni – integra "una vera e propria procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando".
La necessaria selettività, imposta dal vigente assetto costituzionale, del passaggio di personale "interno" ad una data amministrazione ad una fascia superiore costituisce quindi – ad avviso di questa Commissione speciale – una conferma alla interpretazione che estende l’applicabilità del termine "assunzioni" di cui alla legge finanziaria per il 2005 anche a tali fattispecie.
In altri termini, il lemma "assunzione" – come da ultimo confermato anche dalla recente sentenza delle s.u. della Cassazione n. 14259 del 7 luglio 2005 – deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltretutto l’accesso nell’area
superiore del personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica
.
5. A tali conclusioni non può ostare l’obiezione che l’elaborazione giurisprudenziale sopra menzionata riguarderebbe una dimensione squisitamente "giuridica" del termine "assunzioni", laddove invece l’accezione voluta dalla legge n. 311 del 2004 atterrebbe ad una dimensione strettamente "finanziaria", relativa al solo impatto delle "assunzioni" stesse sul bilancio dello Stato, con il distinto obiettivo di contenerne la spesa entro i vincoli di finanza pubblica.
Secondo tale possibile obiezione, si potrebbe sostenere che, in tale seconda accezione, il termine "assunzioni" andrebbe riferito soltanto alle assunzioni che provocano un onere finanziario rilevante, ovvero quelle di personale esterno all’amministrazione, mentre per il personale interno l’onere economico della sola "riqualificazione" è di gran lunga inferiore.
Tale obiezione deve essere disattesa, ad avviso di questo Consiglio di Stato, per almeno due ragioni.
Da un punto di vista più letterale, si fornirebbero al medesimo termine "assunzione", già di per sé non privo di ambiguità, due significati fortemente difformi, che avrebbero ambiti di applicazione troppo diversi (concorsi sia interni che esterni per il d.lgs. n. 165 e concorsi solamente esterni per la legge n. 311) per non incorrere in
un’antinomia del sistema (antinomia che, peraltro, la citata giurisprudenza della Cassazione ha voluto espressamente evitare, ritenendo "come non fosse ragionevole immaginare", a fronte della sostanziale necessità, in ogni caso, di una "procedura selettiva", "giurisdizioni diverse a seconda della qualità dei partecipanti alla
selezione").
D’altro lato, e forse soprattutto, tale interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali meritocratici sopra esposti, che fondano il buon andamento degli uffici pubblici ex art. 97 Cost. su una maggiore selettività del loro personale e che si ispirano ad un favor per l’accesso esterno alle carriere pubbliche. Essa finirebbe invece per favorire, anche se soltanto per ragioni finanziarie, proprio quelle forme di "promozioni interne" che il quadro costituzionale ritiene del tutto eccezionali (e giustificabili solo in poche occasioni) rispetto alle procedure selettive pubbliche con prevalente partecipazione dall’esterno.
In altri termini, la pur fondamentale esigenza di "buon andamento" della finanza pubblica non può, ad avviso di questo Consiglio di Stato, comportare interpretazioni che si pongano in contrasto con il "buon andamento" della amministrazione pubblica, costituzionalmente garantito dall’art. 97 Cost.
[...]
Samuele77
 
Messaggi: 549
Iscritto il: 28/03/2015, 10:29

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Matteo » 13/12/2019, 9:01

Ok, grazie dell'info!
Matteo
 
Messaggi: 103
Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Ma.fr » 14/12/2019, 10:56

per quanto riguarda i giorni di ferie maturati come va considerato?si deve conteggiare anche la pregressa anzianità?
Ma.fr
 
Messaggi: 183
Iscritto il: 05/01/2015, 22:18

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Samuele77 » 14/12/2019, 22:37

La soluzione più naturale e opportuna è porre il dipendente in condizione di esaurire le ferie relative al suo rapporto di lavoro da C, prima di iniziare il nuovo rapporto di lavoro da D, rispetto al quale inizia un nuovo conteggio/maturazione di ferie.
Samuele77
 
Messaggi: 549
Iscritto il: 28/03/2015, 10:29

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Ma.fr » 14/12/2019, 23:10

si questo sicuramente ed è ciò che ho fatto.il dubbio è se ora lo debba considerare neo assunto oppure no (per i due giorni "aggiuntivi" di ferie ma anche, in caso di dimissioni, per il calcolo del preavviso dovuto).
Ma.fr
 
Messaggi: 183
Iscritto il: 05/01/2015, 22:18

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Samuele77 » 14/12/2019, 23:38

Il problema del calcolo delle ferie non esiste, perché l'art. 28, comma 4, del CCNL 21.05.2018 è molto chiaro al riguardo:
"Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3."
Quindi, da questo punto di vista, sul numero di giorni di ferie non influisce la successione dei due rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda invece l'anzianità ai fini del calcolo del preavviso, io farei ripartire il contatore dalla data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, perché non mi risulta esista in proposito una clausola contrattuale che preveda la somma delle anzianità dei due rapporti a tempo indeterminato (mentre invece esiste, anche se non con specifico riferimento al fine del calcolo del preavviso, in caso di lavoratore a termine che viene poi assunto a tempo indeterminato: art. 51, comma 7, CCNL 21.05.2018).
Samuele77
 
Messaggi: 549
Iscritto il: 28/03/2015, 10:29

Re: Passaggio da C a D

Messaggioda Ma.fr » 26/02/2021, 12:25

in caso di vincitore di procedura selettiva per la progressione tra le aree è corretto il seguente procedimento:
(esempio decorrenza 1/2)
- dimissioni del dipendente con diritto a conservazione posto per durata periodo di prova con data fine 31/1
- stipula nuovo contratto dove eventualmente il dipendente può prestare consenso ad essere esonerato dal periodo di prova dal 1/2
- ferie di competenza del primo contratto smaltite entro la fine del primo contratto
- tredicesima calcolata tutta in base alla nuova categoria in quanto sarà quella percepita in dicembre
- calcolo anzianità dipendente ai fini dell'eventuale preavviso per eventuale cessazione futura??
- calcolo ferie data in base alla data di prima assunzione
Ma.fr
 
Messaggi: 183
Iscritto il: 05/01/2015, 22:18

Prossimo

Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.