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Re: art 1, comma 557 della legge 311/2004

MessaggioInviato: 29/12/2020, 17:52
da giulianaM463
Samuele77 ha scritto:
giulianaM463 ha scritto:buongiorno,
E' andato in pensione il mio collega Isp di polizia locale (tra l'altro l'unico) . Verrà sostituito a breve da un collega di un comune più grande ( il mio comuna ha 1300 ab) con la forma delle 12 ore oltre le 36 .
come retribuisco le 12 ore utilizzando le tabelle dello straordinario?
spetta un rimborso spese per il viaggio . AL RIGUARDO HO LETTO TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO
confido in voi per potermi chiarire i miei dubbi
grazie a chiunque mi darà una mano


L'utilizzo di un lavoratore ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 comporterà la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale con il vostro ente, rapporto che non ha (quasi) niente a che fare con il rapporto a tempo pieno che lo stesso dipendente conduce il comune più grande. Per questo motivo dovrete stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, e il rapporto verrà retribuito in modo autonomo: le ore ordinarie previste dal contratto, in base alla retribuzione ordinaria prevista per la posizione economica di accesso della categoria professionale di appartenenza (essendo ispettore, si tratta della posizione D1); le eventuali ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto, con la retribuzione prevista per il lavoro supplementare di una posizione economica D1 ai sensi dell'art. 55 commi 2 e seguenti del CCNL 21.05.2018, nel rispetto dei vincoli previsti da tale articolo, e nel rispetto del totale di 48 ore settimanali medie tra lavoro ordinario, straordinario e supplementare prestato nei due enti.


MA SPETTA IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DALLA SEDE DEL COMUNE A AL MIO COMUNE?
GRAZIE ANCORA

Re: art 1, comma 557 della legge 311/2004

MessaggioInviato: 29/12/2020, 18:02
da Samuele77
No, non gli spetta e non è mai stato legittimo un rimborso del genere. Non abbiamo a che fare con una trasferta o con un utilizzo congiunto di uno stesso dipendente tra due enti. Come dicevo si tratta al contrario di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale; di conseguenza non sono ammissibili rimborsi per le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro, come non lo sono per qualsiasi rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.