da Pierca » 12/03/2015, 18:30
L'orario di lavoro (come dice il CCNL del 1995 - art. 17) "è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario è determinata, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali" (vedi anche quanto riportato nell'art. 22 del CCNL del 1999).
Ha ragione, ovviamente, il Moderatore (anche per ciò che riguarda Nerone) però se si segue quanto vuole il contratto, non è detto che non ci possano essere più di due ore di pausa tra il servizio di mattina e quello di pomeriggio (il che escluderebbe la corresponsione di buoni pasto)...