Nomina PO - limiti

Nomina PO - limiti

Messaggioda Robertsardinia » 14/06/2018, 13:15

In un comune con le PO con funzioni dirigenziali, il Sindaco intende accorpare al settore finanziario quello degli affari generali, elettorale, protocollo e notifiche.
Può il responsabile PO, ragioniere, rifiutare i nuovi incarichi? Il decreto del Sindaco si può rifiutare?

Grazie
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda decima » 14/06/2018, 14:19

assolutamente no, purtroppo
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda ROMEO14 » 15/06/2018, 12:33

mah... dipende come è strutturato il Comune, non è che possiamo diventare il ricettacolo di tutto e di più.
Devono essere coinvolte le OO.SS.
Fatti assistere (se hai un bravo sindacalista).
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Samuele77 » 16/06/2018, 17:37

Tieni presente che dal 22 maggio 2018 le cose sono cambiate con l'entrata in vigore del contratto nazionale Funzioni Locali.

Nessun nuovo incarico di PO può essere assegnato aggiunto o integrato da tale data senza prima:
- avere approvato, previo confronto con RSU e OOSS territoriali, i nuovi criteri che il Comune intende seguire per il conferimento e la revoca degli incarichi di PO nel rispetto della nuova disciplina di cui all'art. 14 ccnl funzioni locali;
- avere approvato, previo confronto con RSU e OOSS territoriali, criteri che il Comune intende seguire per la pesatura dei nuovi incarichi di PO, ai fini della determinazione della relativa indennità di posizione;
- avere contrattato con RSU e OOSS territoriali i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Tutto questo deve essere fatto quanto prima e comunque non oltre il 21 maggio 2019, quando i vecchi incarichi di PO perdono di efficacia. In ogni caso il Sindaco non può fare quello che intende fare se prima non vengono concluse le procedure sopra indicate. Tieni presente che le procedure sopra indicate di confronto e contrattazione devono essere svolte per quanto riguarda il Comune, dalla delegazione datoriale, di cui non può fare parte né il Sindaco né alcun politico.
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Robertsardinia » 25/06/2018, 0:14

Grazie per le risposte, gentilissimi!
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Ufficio personale » 28/06/2018, 11:04

Può ricevere l'incarico di P.O. un funzionario che ha del contenzioso con l'Amministrazione per somme illegittimamente percepite e non restituite?
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda MICOL » 02/07/2018, 16:48

Samuele77 ha scritto:Tieni presente che dal 22 maggio 2018 le cose sono cambiate con l'entrata in vigore del contratto nazionale Funzioni Locali.

Nessun nuovo incarico di PO può essere assegnato aggiunto o integrato da tale data senza prima:
- avere approvato, previo confronto con RSU e OOSS territoriali, i nuovi criteri che il Comune intende seguire per il conferimento e la revoca degli incarichi di PO nel rispetto della nuova disciplina di cui all'art. 14 ccnl funzioni locali;
- avere approvato, previo confronto con RSU e OOSS territoriali, criteri che il Comune intende seguire per la pesatura dei nuovi incarichi di PO, ai fini della determinazione della relativa indennità di posizione;
- avere contrattato con RSU e OOSS territoriali i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Tutto questo deve essere fatto quanto prima e comunque non oltre il 21 maggio 2019, quando i vecchi incarichi di PO perdono di efficacia. In ogni caso il Sindaco non può fare quello che intende fare se prima non vengono concluse le procedure sopra indicate. Tieni presente che le procedure sopra indicate di confronto e contrattazione devono essere svolte per quanto riguarda il Comune, dalla delegazione datoriale, di cui non può fare parte né il Sindaco né alcun politico.


forse il sindaco può comunque dare nuovi incarichi ...tenendo in considerazione i vecchi criteri che valgono fino a quelli nuovi da approvare entro il 21/5/19
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Samuele77 » 03/07/2018, 13:48

No, non può.

L'art. 14 del nuovo contratto, già in vigore dal 22 maggio 2018, stabilisce quale procedura deve essere seguita per attribuire incarichi di PO (ed è quella che ho descritto).
Nel regime transitorio che dura al massimo fino al 20 maggio 2019 è possibile solamente (art. 13, comma 3):
- lasciare proseguire i vecchi incarichi già conferiti e in atto, tali quali sono;
- prorogare i vecchi incarichi già conferiti e in atto, tali quali sono, vale a dire può esserne dilazionata la scadenza, senza alcuna modifica del contenuto e/o del destinatario dell'incarico.
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Robertsardinia » 25/11/2018, 18:13

Samuele77 ha scritto:No, non può.

L'art. 14 del nuovo contratto, già in vigore dal 22 maggio 2018, stabilisce quale procedura deve essere seguita per attribuire incarichi di PO (ed è quella che ho descritto).
Nel regime transitorio che dura al massimo fino al 20 maggio 2019 è possibile solamente (art. 13, comma 3):
- lasciare proseguire i vecchi incarichi già conferiti e in atto, tali quali sono;
- prorogare i vecchi incarichi già conferiti e in atto, tali quali sono, vale a dire può esserne dilazionata la scadenza, senza alcuna modifica del contenuto e/o del destinatario dell'incarico.

Ok, però se oggi il Sindaco vuole riorganizzare l'organizzazione dell'ente, con nuovi settori e fusione di alcuni, può comunque dare le PO senza esser obbligato a confermare quelle esistenti...
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Re: Nomina PO - limiti

Messaggioda Kaleb » 25/11/2018, 18:42

Per quanto ne so le vecchie nomine possono transitoriamente continuare ad avere effetti fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore del CCNL; se ci sono riorganizzazioni di aree/settori/servizi e quindi, a seguito di accorpamenti, devono essere nominati nuovi responsabili o modificati i preesistenti, devono essere osservate le nuove procedure del CCNL (informazione, criteri, pesatura, ecc...)
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