da Samuele77 » 20/07/2017, 12:21
In base ai pochi elementi a disposizione, la prima cosa che non quadra è la seguente. Una mobilità in uscita comporta la scopertura di un posto a tempo indeterminato, che quindi soddisfava un fabbisogno di personale stabile. Un 110 serve a coprire un fabbisogno temporaneo e/o eccezionale, dato che si tratta di una modalità per costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, e serve a reperire professionalità non presenti nella dotazione dell'ente, per l'affidamento di particolari incarichi (dirigenziali, di responsabilità di servizi, o alta specializzazione). Già da questo punto di vista non si capisce come un 110 possa sostituire una mobilità. Nell'articolo 110 bisogna poi considerare le differenze tra il primo comma (posti in dotazione) e il secondo comma (extra dotazione), e considerare i limiti previsti dall'ordinamento dell'ente (Statuto e Regolamento degli uffici). Nel caso di incarichi extra dotazione, deve trattarsi di fabbisogni non ordinari dell'ente (perché quelli ordinari sono quelli cui si riferisce la dotazione), e quindi, in quest'ultimo caso manca del tutto, a maggior ragione, una corrispondenza con il fabbisogno soddisfatto dai dipendenti di ruolo (e quindi anche dal dipendente che esce per mobilità).