La concessione dei permessi ex art. 19 CCNL 6/7/95 o ex art.4 L.53/2000 può essere negata, ma le esigenze di servizio devono essere "prevalenti" rispetto al motivo per cui è stato richiesto il permesso.
Non si può negare il permesso rifacendosi, genericamente, ad esigenze di servizio.
La mancata concessione deve essere motivata valutando da un lato il motivo della richiesta e dall'altro la gravità e indifferibilità delle esigenze di servizio, che devono essere "prevalenti".
Non conosco il motivo per cui il responsabile del servizio ha negato il permesso;
ma, quando il motivo della richiesta è assistere il padre che deve sottoporsi ad un intervento chirurgico (da parte di un dipendente figlio unico, con il padre vedovo e che non ha nessun fratello), le esigenze di servizio talmente gravi e impellenti da giustificare la negazione del permesso devono consistere in una calamità naturale o giù di lì.
RAL916_Orientamenti Applicativi...
il datore di lavoro pubblico non è obbligato a concedere il permesso, potendo,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio
ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda.