Le assenze per sottoporsi alle c.d. "terapie salvavita" seguono il regime delle assenze per malattia con le seguenti particolarità
- non vanno effettuate le trattenute ex art. 71 DL78/2009
- non vengono calcolate ai fini del periodo di comporto
essendo periodo di malattia non influiscono sui tre giorni (o 18 ore) mensili di permessi ex art.33 L.104/92.
non capisco però cosa siano le
assenze in regime di HDart. 21 del CCNL del 6.7. 95, modificato dall'art.10 CCNL 14/9/2000“7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.