da Paolo Gros » 18/02/2015, 8:47
Questa tipologia di permesso retribuito è prevista, nel rispetto del limite di tre gi
orni
consecutivi per evento, per i casi di decesso:
-
del coniuge;
nel
caso di separazione giudiziale, si può ritenere che
il coniuge
abbia ancora diritto a fruire del suddetto permesso nel caso di decesso dell’altro
coniuge, non essendo sciolto il vincolo c
oniugale ed essendo a tutti gli effetti
giuridici ancora unito da matrimonio. Analogo c
riterio non può essere seguito
n
el caso del dipendente divorziato che, in quanto tale, è libero da ogni vincolo
coniugale. Manca, quindi, in quest’ultimo caso il presupp
osto previsto dalla
disciplina contrattuale per la fruizione del permesso in questione;
-
di parenti entro il secondo grado
(
genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipote
come figlio del figlio);
-
di affini entro il primo grado
(
suoceri, nuore, generi);
-
del convivente