Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Marisa » 18/01/2015, 19:58

Buonasera a tutti
Dovendo corrispondere l'indennità prevista dall'art.42 non mi è chiaro se nell'importo debba essere compreso il rateo di tredicesima mensilità.
Se si, in base a quale norma.
Grazie per l'attenzione
Marisa
 

Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Paolo Gros » 19/01/2015, 8:48

un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Marisa » 19/01/2015, 11:06

Paolo Gros ha scritto:un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,



Scusa l'insistenza

quindi senza la quota di tredicesima ?
Marisa
 

Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Paolo Gros » 19/01/2015, 13:05

no con 13esima che e' fissa e continuativa e matura mensilmente
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda kkk1972 » 19/01/2015, 13:59

Paolo Gros ha scritto:no con 13esima che e' fissa e continuativa e matura mensilmente


Io non sono sicuro, anche perché la norma sembra dire il contrario:
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Paolo Gros » 19/01/2015, 14:35

il quesito riguardava l'articolo 42, se ho ben compreso
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda kkk1972 » 19/01/2015, 14:39

Paolo Gros ha scritto:il quesito riguardava l'articolo 42, se ho ben compreso

Infatti, io ho riportato uno stralcio dell'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, comunque lo riporto per esteso:
Art. 42

Riposi e permessi per i figli con handicap grave

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)


1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. ((29))
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
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5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Ultima modifica di kkk1972 il 19/01/2015, 14:40, modificato 1 volta in totale.
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Paolo Gros » 19/01/2015, 14:40

si si ma un aspetto e' la quantificazione e altro al maturazione ex post poiche' l'assegno e' stabilito ex ante ,
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda kkk1972 » 19/01/2015, 14:44

Paolo Gros ha scritto:si si ma un aspetto e' la quantificazione e altro al maturazione ex post poiche' l'assegno e' stabilito ex ante ,

Non ho capito cosa vuoi dire.
Se il periodo non rileva ai fini della maturazione della tredicesima mensilità, per me non puoi nemmeno tenerne conto nel definire la retribuzione mensile su cui calcolare l'indennità.
Altrimenti non avrebbe senso la dicitura della legge. Non credo che nessuno avrebbe in mente di calcolare l'indennità mensile anche sulla tredicesima e poi pagare la tredicesima, con il risultato di pagarla , di fatto, due volte. :?
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Re: Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

Messaggioda Paolo Gros » 19/01/2015, 14:50

l'indennita' mesile e' una indennita' su 12 mesi , ma ovviamente e' solo una mia opinione
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