da mcmurtry » 06/05/2019, 16:36
L'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 stabilisce che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
Dopo di che occorrerebbe anche comprendere che ciascuno di noi è prioritariamente impegnato con il proprio lavoro e che solo faticosamente si strappa qualche minuto per consultare e anche contribuire al forum. Per cui se a volte le risposte non sono immediate mi sembra inutile prendersela